Vediamo nel dettaglio cosa succederà
Nella seduta del 3 marzo scorso era stato approvato in via
definitiva dal Senato il cosiddetto "Collegato Lavoro" che "rimbalzava" fra i
due rami del Parlamento dal 2008.
Tuttavia, il 31 marzo 2010 il
Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il testo del
"Collegato Lavoro" per un riesame su alcuni importanti aspetti relativi
al diritto del lavoro.
A seguito del rinvio presidenziale il provvedimento è
stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, il 29 aprile 2010 e,
con ulteriori modifiche, dal Senato, il 29 settembre 2010. Infine, è stato
approvato in via definitiva dalla Camera il 19 ottobre 2010.
Il testo
(Atti della Camera 1441-quater-D), in attesa di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, reca « Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso
e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro ».
Fra le moltissime disposizioni in materia di lavoro, per alcune delle quali
il Governo è delegato ad emettere propri provvedimenti, il testo contiene - come
avevamo anticipato in marzo - anche modifiche all' articolo 33 della
Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari
con handicap grave. Modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i
dipendenti privati.
Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla
Legge 104/1992 approvate. L'effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato
rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che
queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative
ministeriali e degli istituti previdenziali.
Beneficiari dei permessi
La prima sostanziale modificazione (introdotta dall'articolo 24 della
nuova legge) investe il terzo comma dell'articolo 33 – che viene sostituito – e
riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi.
In
assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere,
potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da
contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l'affine
entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del
figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e
bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti
condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap
siano deceduti o mancanti ; il termine "mancanti" presente nel
testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni (non è
residente con la persona da assistere? non è noto? c'è stata una disposizione
giudiziaria? una separazione?) su cui gli istituti previdenziali avranno margine
di proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti contenziosi.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di
65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Nella sostanza, le
fortissime restrizioni "minacciate", risultano abbondantemente annacquate e
confuse da una serie di eccezioni e sub-eccezioni.
Va anche sottolineato che
scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e
continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse
convivente con la persona con disabilità. L'obbligo di convivenza era stato
superato dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a
condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l'esclusività
dell'assistenza. Ma ora quel comma viene parzialmente abrogato e proprio nella
parte "restrittiva". Pertanto, oltre a non esserci obbligo di convivenza,
nessuna fonte prevede più quelle condizioni.
Chi non rientra in questa
casistica e che finora ha fruito dei permessi grazie la precedente normativa, si
vedrà prossimamente revocare le agevolazioni concesse. Tuttavia, chi scrive ha
l'impressione che con questa modificazione (nessun requisito di continuità ed
esclusività) gli aventi diritto aumenteranno anzichè - come auspicato da parte
del Governo - dimunire.
Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre
anni rimangono invariate le disposizioni precedenti – due ore di permesso
giornaliero o prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità fino al
terzo anno di vita del bambino – e sembra introdotta, con la formulazione
diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in
tre giorni.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che
entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all'interno
dello stesso mese. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa
possibilità era già ampiamente applicata operativamente.
Sede di
lavoro
Il comma 5 dell'articolo 33 prevedeva che il lavoratore che
assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove
possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito
senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo (peraltro molto
aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo.
Il testo
approvato, opportunamente, indica come riferimento il domicilio della
persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.
Controlli
All'articolo 33 della Legge 104 viene aggiunto un
comma che rafforza la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli
effetti.
Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione
dei permessi, poiché questi vengono già effettuati.
Dal comma si comprende
già chiaramente quello che verrà poi normato dal punto di vista amministrativo:
il datore di lavoro e l'INPS possono effettuare dei controlli. I controlli
saranno probabilmente volti ad appurare se l'assistenza al familiare con
handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi
lavorativi, anche se questo controllo di merito diventerebbe piuttosto
insostenibile avendo abrogato i requisiti di "continuità ed esclusività"
dell'assistenza.
Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza delle
condizioni, il diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per
un'azione disciplinare.
Monitoraggio, privacy e semplificazione
La nuova norma fissa l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di
trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, una cospicua serie di dati relativi ai lavoratori che
fruiscono dei permessi, al monte ore usate, al rapporto di parentela fra
lavoratore e assistito.
Per questa finalità di monitoraggio, la nuova norma
autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica al trattamento dei dati
personali e sensibili, la cui conservazione non può comunque avere durata
superiore a ventiquattro mesi.
Ai fini della comunicazione dei dati, le
Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati
personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo
non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve
specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione.
Le
operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei
dati in forma elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni
interessate.
Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei
dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.
L'articolo 23
della nuova norma, infine, attribuisce al Governo la delega ad emanare specifici
atti volti alla razionalizzazione e semplificazione dei documenti
da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in
situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio
1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Associazioni storiche
Piuttosto singolare è l'ultimo periodo
dell'ultimo comma dell'articolo 24 che appare giustapposto e non pertinente con
il resto di disposizione.
Il Legislatore ricorda che rimane obbligatorio,
per le ASL, l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti
sanitari, ad ENS, ANMIC e UIC. Questi elenchi devono contenere soltanto il nome,
il cognome e l'indirizzo.
Come forse non tutti sanno, infatti, grazie a
norme che risalgono al 1970/71, tutti i nominativi di chi viene sottoposto a
visita di accertamento per minorazioni civili, vengono trasmessi alle
Associazioni cosiddette "storiche", anche in assenza di autorizzazione o
informativa agli interessati.
Il periodo inserito in questa nuova
disposizione, sembra mirato a ribadire una normativa datata e messa in
discussione da alcune parti, se non addirittura disattesa da alcune ASL.
Carlo Giacobini
22 ottorbe 2010
Per saperne di più
leggi
l'articolo sul sito di HandyLex Press dove è riportato il Testo non ufficiale
degli articoli 23 e 24 - Atti della Camera 1441-quater-D approvato il 19 ottobre
2010
Leggi la nostra
precedente news sull'argomento