Sei un Ente Autonomo e vuoi richiedere il marchio Anffas?

Cosa significa “ente autonomo”?

Innanzitutto, è importante conoscere la distinzione tra enti promanati, enti collegati ed enti esterni ad Anffas.

  • enti promanati: quegli enti costituiti per volontà di una Anffas Locale socia che vedono nella base sociale e negli organi direttivi una significativa presenza della componente associativa (p. fisiche e/o giuridiche);
  • enti collegati: quegli enti che, pur non essendo promanati dall’Associazione, abbiano conseguito i requisiti indicati per gli enti promanati. Tali requisiti devono risultare attraverso l’esibizione di statuti, libro soci, delibere e/o patti ed accordi coerenti con la finalità di mantenere saldamente in mano alla componente associativa familiare Anffas la governance e la verifica del perseguimento dei fini associativi con particolare riguardo agli standard della qualità dei servizi;
  • enti esterni: quegli enti che al proprio interno non hanno significativa componente associativa (come persone giuridiche e/o fisiche), che operano nei servizi in favore delle persone con disabilità, ma come meri fornitori nei confronti delle associazioni locali stesse o di familiari, anche in contesti esterni alla struttura Anffas.

Inoltre gli autonomi Enti di gestione, siano essi promanati e/o collegati alle Associazioni locali ed a prescindere che abbiano richiesto ed ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del marchio associativo, rappresentano un mero strumento operativo ed attuativo nella gestione dei servizi e che, pertanto, le attività d’indirizzo e di controllo sul rispetto del “pensiero associativo” e connessi standard di qualità, nonché la governance degli stessi autonomi enti di gestione devono essere sempre mantenuti saldamente in mano alla compagine associativa familiare Anffas

Nel vigente statuto Associativo di Anffas Nazionale e connesso regolamento generale attuativo dello statuto infatti è indicato che:

  • le Associazioni locali socie possono costituire e/o promuovere autonomi enti di gestione, quali: associazioni, fondazioni, cooperative etc. Tali enti devono essere giuridicamente e patrimonialmente autonomi rispetto alle associazioni locali socie(art.5.1. vigente statuto);
  • l’autorizzazione e la revoca all’utilizzo del marchio è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale Anffas e ad insindacabile giudizio dello stesso (art.2 vigente regolamento);
  • le Associazioni locali socie sono tenute, in presenza di eventuali enti collegati, a fornire elenco degli stessi ed ogni utile elemento atto ad identificare i rapporti intercorrenti con tali enti, aggiornandolo ogni anno (art.4 vigente regolamento).

Obblighi ed impegni degli enti a marchio Anffas 

L’utilizzo del marchio Anffas comporta una serie di obblighi ed impegni.
Infatti a fronte dell’utilizzo del marchio, l’Ente si impegna a:

  • rispettare le norme statutarie e regolamentari, codice etico di Anffas 
  • promuovere, rispettare ed attuare le linee politiche e il pensiero associativo fissati da Anffas Nazionale
  • favorire, la centralità, l’auto-determinazione e l’auto-rappresentanza delle persone con disabilità ispirandosi ai modelli di qualità di vita (QdV);
  • promuovere eventi formativi ed informativi sui principali temi di interesse associativi definiti sia a livello nazionale che regionale e/o locale, stimolando la massima partecipazione dei propri aderenti e/o collaboratori;
  • adottare una carta dei servizi, conforme alle linee guida predisposte da Anffas, comprensiva dei livelli minimi di qualità e /o successive modifiche ed integrazioni a tal fine indicate da Anffas Nazionale;
  • tenere costantemente aggiornata l’anagrafica unificata inserendo correttamente tutti i dati e documenti richiesti
  • mantenere in ordine i libri sociali e tenere corrette scritture contabili;
  • redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge e nel rispetto delle linee guida predisposte da Anffas, inviandone annualmente copia ad Anffas e certificandolo, da parte di un revisore iscritto nel relativo albo, nell’eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457;
  • devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad uno o più degli Enti aderenti, compatibilmente con la forma propria giuridica prescelta, nonché con quanto statutariamente previsto rispetto alla devoluzione del patrimonio stesso;
  • ad aderire al Consorzio Nazionale degli Autonomi enti a marchio Anffas.

Procedura di richiesta di autorizzazione all'utilizzo del marchio Anffas 

Per quanto riguarda l’iter per l’ottenimento dell'autorizzazione, si hanno i seguenti passaggi:

  • Contatti tra Ente e la Sede Nazionale;
  • Vaglio sussistenza dei presupposti oggettivi di attribuzione: L’Ente dovrà inviare copia dello proprio statuto, atto costitutivo, dell’ultimo bilancio e relazione esplicativa dell’attività svolta in favore delle persone con disabilità;
  • La sede Nazionale richede parere motivato in merito all’Associazione locale e/o Regionale competente per territorio;
  • Invio da parte del Nazionale del pacchetto contenente BOZZE ISTANZA e ACCORDO D’UTILIZZO;
  • Il Legale rappresentante dell’Ente, previa delibera dell’Organo competente indicante l’impegno a sottoscrivere il suddetto accordo, richiede formalmente l’autorizzazione all’utilizzo del marchio Anffas;
  • Deliberata dell’adesione e invio di apposita comunicazione, estratto verbale CDN, SCHEDA DATI da compilare, DUPLICE COPIA DELL’ACCORDO da sottoscrivere;
  • L’Ente ritrasmetterà, c/o la Sede Nazionale, la scheda dati debitamente compilata e le 2 copie del contratto sottoscritte dal Legale rappresentante;
  • La copia dell’accordo dopo l’apposizione della firma del Presidente Nazionale, sarà rinviata all’Ente insieme a materiale e documentazione utile;
  • Una volta ottenuto il riconoscimento di Ente a marchio Anffas, la cooperativa riceverà le ulteriori indicazioni per aderire al Consorzio La Rosa Blu.

Cosa deve fare un “Ente Autonomo” una volta ottenuto il marchio Anffas?

Affinché tali enti possano essere considerati a pieno titolo parte dell’unitaria struttura Anffas e quindi utilizzare il marchio ANFFAS, devono:

  • rispettare le norme statutarie, regolamentari, codice etico di Anffas;
  • promuovere, rispettare ed attuare le linee politiche e il pensiero associativo fissati da Anffas;
  • favorire, la centralità, l’auto-determinazione e l’auto-rappresentanza delle persone con disabilità ispirandosi ai modelli di qualità di vita (QdV);
  • promuovere eventi formativi ed informativi sui principali temi di interesse associativi definiti sia a livello nazionale che regionale e/o locale, stimolando la massima partecipazione dei propri aderenti e/o collaboratori;
  • adottare una carta dei servizi, conforme alle linee guida predisposte da Anffas, comprensiva dei livelli minimi di qualità e /o successive modifiche ed integrazioni, a tal fine indicate da Anffas;
  • tenere costantemente aggiornata l’anagrafica unificata, inserendo correttamente tutti i dati e documenti richiesti;
  • mantenere in ordine i libri sociali e tenere corrette scritture contabili;
  • redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge e nel rispetto delle linee guida predisposte da Anffas, inviandone annualmente copia ad Anffas stessa e certificandolo, da parte di un revisore iscritto nel relativo albo, nell’eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00;
  • devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad uno o più degli Enti aderenti, compatibilmente con la propria forma giuridica prescelta, nonché con quanto statutariamente previsto rispetto alla devoluzione del patrimonio stesso;
  • aderire al Consorzio degli Autonomi enti a marchio Anffas La Rosa Blu;

L’autorizzazione e la revoca all’utilizzo del marchio è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale Anffas (art.2  vigente regolamento).