Fonte www.superabile.it - Una delle modifiche, introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) riguarda la data di presentazione delle domande di riconoscimento dell’APE sociale  per coloro che maturano i requisiti nel corso del 2018. Infatti, è prevista una nuova formulazione dei termini per la presentazione delle domande per coloro che maturano i requisiti nel corso del 2018, fissati al 31 marzo e prorogati al 15 luglio 2018.

Le nuove disposizioni hanno riformulato i termini per la presentazione della domande di verifica delle condizioni che, per il 2018 sono: 31 marzo, 15 luglio, 30 novembre 2018.

Per il 2018 le domande di verifica dei requisiti potranno essere presentate dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, ma sono previste diverse scadenze allo scopo di monitorare le risorse disponibili.
Corrispondentemente alla modifica dei termini di presentazione delle domande di verifica delle condizioni, cambiano anche i termini entro i quali l’Inps dovrà comunicare ai richiedenti l’esito della fase di verifica delle domande.  Pertanto, secondo le nuove scadenze, domande potranno essere presentate:

  • entro il 31 marzo 2018, e verrà data risposta entro il 30 giugno;
  • dal 1° aprile al 15 luglio 2018 e la  risposta sarà data entro il 15 ottobre 2018;
  • ed, infine, tra il 16 luglio ed il 30 novembre 2018 con risposta  entro il 31 dicembre 2018.

Queste diverse date di presentazione di domanda sono allo scopo di monitorare le risorse disponibili, quindi la domanda potrà essere accettata solo nel caso in cui le risorse residue siano sufficienti. E’ importante, dunque, che i lavoratori, che intendono avvalersi di questo trattamento pensionistico anticipato presentino domanda quanto prima, cioè non appena si raggiungono i requisiti per l’accesso.

Infatti, l’Inps nella Circolare Inps del 23 febbraio 2018, n. 34 precisa che: “Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.”  

Per le domande di verifica alcuni requisiti potranno essere valutati in via prospettiva e quindi, mancare al momento della domanda (di verifica), per esempio il requisito anagrafico di 63 anni e contributivo richiesto oppure i 6 anni negli ultimi 7 o per almeno 7 negli ultimi 10 di svolgimento di attività lavorative gravose.

La domanda di accesso alla prestazione deve essere, invece, presentata soltanto quando risultino perfezionati tutti i requisiti richiesti, senza alcuna possibilità di essere valutata in via prospettica.