Fonte www.nonprofitonline.it - Con il Decreto Interministeriale del 29 settembre 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 14 novembre 2017, Foglio n. 2236 e pubblicato nella sezione "Pubblicità Legale" a decorrere dal 27 novembre 2017, si è provveduto a trasferire all'Inps, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, la somma di ulteriori 58 milioni di euro per le assunzioni relative all'anno 2017, tenuto conto dell'incremento dello stanziamento previsto dall'art. 55-bis del Decreto Legge 24 Aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 Giugno 2017 n. 96.

Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è stato istituito dalla Legge n. 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le risorse del Fondo finanziano la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nonché i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A decorrere dagli anni 2016 e 2017, al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono stati assegnati 21.915.742,00 euro. Si è provveduto ora all'incremento dello stanziamento del Fondo. L'incentivo all'assunzione, di cui all' art. 13 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, per un periodo di 36 mesi nella misura del:

- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. L'incentivo è anche concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%:

- per un periodo di 60 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

- per tutta la durata del contratto, nel caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.

L'incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della Legge 12 marzo 1999 n. 68?, procedono all'assunzione di lavoratori con disabilità.

6 febbario 2018