Disabili.com - Attivi gli sgravi contributivi previsti dal Jobs Act per le aziende che assumono lavoratori con disabilità. I chiarimenti nella circolare 99/2016 dell'INPS.
Le agevolazioni per l'assunzione di lavoratori con disabilità sono regolate dalla legge 68/1999 (art. 13) grazie alla quale, dove possibile, il lavoratore disabile ha la possibilità di essere assunto all'interno di un'azienda. Queste agevolazioni, modificate ora dall'articolo 10 del decreto legislativo 151/2015 (Jobs Act) che introduce i nuovi bonus assunzioni di persone con disabilità 2016, erano state inseriti per favorire l'inserimento lavorativo delle persone iscritte alle categorie protette.
Bonus assunzioni disabili 2016: per quali contratti?
L'erogazione di tale bonus è a favore di datori di lavoro che assumano lavoratori con disabilità. Interessano i rapporti di lavoro con decorrenza dal 2016, e variano a seconda della percentuale di capacità lavorativa.
Tutti i contratti di lavoro che danno diritto all'agevolazione sono quelli:
- a tempo indeterminato;
- trasformati da determinato a indeterminato;
- a termine di almeno 12 mesi (esclusivamente per i lavoratori con disabilità psichica).
Bonus assunzioni disabili 2016: quali sgravi?
Dunque i datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità, richiedendo il bonus assunzioni disabili 2016, possono godere di sgravi contributivi di queste entità:
- Agevolazione del 70% (se il lavoratore con disabilità ha una capacità lavorativa pari almeno all' 80%) sull'imponibile previdenziale per 36 mesi;
- Agevolazione del 35% (se il lavoratore con disabilità ha una capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%) sull'imponibile previdenziale per 36 mesi;
- Agevolazione del 70% (se il lavoratore con disabilità ha una disabilità psichica ed un'incapacità lavorativa di almeno il 46%) sull'imponibile previdenziale per 60 mesi o per tutta la durata del contratto a tempo determinato.
Bonus assunzioni disabili 2016: come richiedeli?
Spetta ai datori di lavoro interessati (che possono appartenere al settore privato, pubblico o agenzie di somministrazione) inviare una domanda preventiva all' INPS che dovrà verificare la disponibilità economica ancora presente; entro cinque giorni si riceverà una risposta (positiva o negativa a seconda della disponibilità residua) dall'INPS. In caso di esito positivo entro 7 giorni dovrà essere stipulato un contratto (se non già fatto) ed entro 14 giorni va notificato all'INPS.
Tutti i dettagli nella Circolare Inps 99/2016.
19 luglio 2016