Fonte www.grusol.it/AIPD - Il TAR Campania con la sentenza n° 252/16 ha rigettato il ricorso della famiglia di un alunno che, avendo assegnate 18 ore settimanali di sostegno come richiesto nel PEI, pretendeva un numero di ore di sostegno pari a tutta la durata dell'orario di frequenza scolastica. La sentenza è interessante per le motivazioni addotte. Infatti essa tiene conto sia dell'ordinanza delle SS.UU. della Cassazione n° 1114/07, la quale ha affermato la competenza esclusiva dei TAR in tale materia, sia della sentenza delle SS.UU. della Cassazione n° 25011/14 , la quale afferma invece la competenza esclusiva del tribunale civile; però nega l'applicabilità di quest'ultima al caso di specie dal momento che non vi è stata discriminazione nei confronti dell'alunno, avendo l'Ufficio Scolastico Regionale assegnato le 18 ore di sostegno richieste nel PEI.

Il ricorrente sosteneva che, in presenza di gravità accertata nella Certificazione sanitaria e nella Diagnosi Funzionale dell'ASL, il numero delle ore da assegnare dovesse essere pari a quello dell'orario di tutte le lezioni.

In senso contrario afferma invece il TAR: "Osserva il Collegio che, sia pure in linea astratta una disabilità grave sia indizio della necessità di maggiore sostegno scolastico, non può porsi alcun automatismo tra la valutazione di gravità della ASL e la quantificazione delle ore di sostegno scolastico, atteso che tale ultima determinazione è come sopra rimessa alla valutazione delle autorità scolastiche nel PEI."

E sull'importanza del PEI insiste la motivazione citando sia l'art. 5 del DPR del 24/02/1994 che l'art. 10, comma 5 della L. n° 122/10 e così esprimendosi: "Da ciò si evince ancora una volta l'importanza del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), cui spetta il compito di elaborare le risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere finalizzate all'educazione e all'istruzione del disabile. La quantificazione del numero di ore di sostegno attivabili nell'ambito della deroga riconosciuta ex lege è pertanto affidata alle concorrenti valutazioni e competenze delle distinte figure professionali facenti parte dell'equipe multidisciplinare di cui all'art. di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [GLHO, n.d.r.] . Ad essa spetta pertanto il compito, in sede di redazione del Piano Educativo Individualizzato, di 1/3 formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l'intervento di sostegno ai specifici bisogni dell'alunno interessato."

E il TAR conclude insistendo sulla discrezionalità del GLHO nel formulare gli obiettivi del PEI e la quantificazione delle risorse necessarie a raggiungerli, con ciò affermando la competenza del TAR a giudicare questi problemi. Ecco la motivazione del TAR: "In altri termini la quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili contenuta nel suddetto PEI deve ritenersi assistita da ampia discrezionalità, la quale per converso non può che essere sindacata nei limiti della palese illogicità ed incongruità - alla luce della motivazione e dell’istruttoria compiuta dalle competenti autorità scolastiche – vizi che non è dato ravvisare nella specie. Nella specie in particolare il PEI ha individuato gli obiettivi specifici di programmazione in relazione alla disabilità della minore, essenzialmente diretta alla acquisizione di autonomie personali e sociali ed al potenziamento delle capacità comunicative ed ha fissato per l’attuazione di tale piano educativo 18 ore di sostegno scolastico specializzato e 15 ore di intervento dell’ente locale per terapista occupazionale. In definitiva non può censurarsi la decisione dell’Amministrazione di attribuire all’alunno portatore di handicap esattamente quanto l’Amministrazione, con la redazione del PEI, ha tecnicamente e discrezionalmente valutato come idoneo ad assicurare le specifiche necessità di tutela e assistenza del caso singolo, con conseguente rigetto del ricorso, non potendosi il giudice amministrativo, in mancanza delle specifiche censure di cui sopra, sostituirsi all’Amministrazione preposta alla gestione del servizio pubblico scolastico." ______________________________________

OSSERVAZIONI

L'importanza vincolante data al PEI da questa sentenza, in ciò in linea con il principio stabilità dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n° 25011/14, non può nascondere una perplessità circa il rapporto tra ore di sostegno e valore dell'inclusione scolastica. Infatti, seguendo la logica del carattere vincolante del PEI, laddove questo prevedesse un numero di ore di sostegno pari alla durata dell'orario scolastico, come è talora avvenuto, l'Amministrazione scolastica è quella giudiziaria dovrebbero rispettare tale indicazione. Ciò facendo però non si terrebbe conto della logica dell'inclusione che non può accettare la delega del progetto inclusivo al solo docente per il sostegno, ignorando totalmente il ruolo fondamentale previsto dalla normativa inclusiva per la presa in carico da parte anche dei docenti curricolari. Infatti se si insiste sull'importanza del PEI non può dimenticarsi che alla sua formulazione concorrono in modo numericamente determinante i docenti curricolari, i quali sono tenuti a realizzare il PEI concordato.

Riprova ne è che la Legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 comma 181, lett. c), prevede espressamente rispettivamente ai punti n. 1 e n. 7 tra i principi cui dovrà uniformarsi l'emanando decreto delegato sull'inclusione scolastica, sia l'obbligo di formazione iniziale che quello di aggiornamento in servizio di tutti i docenti curricolari sulle didattiche inclusive. In conclusione l'importanza assegnata al PEI nella quantificazione delle ore di sostegno smentisce quanto risulta dall'art. 19 comma 1 della L. n° 111/11 in cui appare l'espressione: 2/3 "diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile" a meno che non si interpreti logicamente l'espressione "...costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno..." come riferita alla Diagnosi Funzionale in quanto atto presupposto indispensabile per la formulazione del PEI che è l' unico atto definitivo indicante il numero delle risorse e quindi anche delle ore per il sostegno. -----------------------------------------------------------------

*Salvatore Nocera Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica

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29 marzo 2016