ANFFAS-Onlus
Coordinamento Regionale Campania
COMUNICATO STAMPA
La Regione Campania
ha tassato la disabilità, la vecchiaia e la demenza
Il coordinatore
regionale Anffas Parisi: "Non ci eravamo sbagliati"
È stato pubblicato sul
Bollettino Regionale n. 48 del 3 agosto 2009 il Regolamento "Compartecipazione
al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi assistenziali
integrati di natura socio-sanitarie delle persone con handicap permanente grave
e dei soggetti ultrasessantacinquenni e cittadini affetti da demenze", approvato
dalla giunta regionale il 16 luglio 2009.
Il Regolamento è parte di una
serie di provvedimenti presi dalla Giunta regionale campana nel vano tentativo
di scongiurare il Commissariamento dell'Assessorato alla Sanità e prevede che
le "persone con handicap permanente grave, i soggetti ultrasessantacinquenni
e i cittadini affetti da demenze" con un reddito superiore a 4.999 euro annui
(385 euro mensili) debbano pagare le prestazioni socio – sanitarie;
deve
essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese
personali una quota pari al 20% del reddito (!!!!);
contribuiscono al
reddito anche l'indennità di accompagnamento, l'indennità di frequenza,
l'assegno di assistenza e la pensione d'inabilità;
sono obbligati a
partecipare al costo delle prestazioni anche i parenti che appartengono ad un
altro nucleo familiare.
Ciò che lascia esterrefatti è il ragionamento che
sottende tali decisioni. Nella delibera si legge: "Ai sensi dell'articolo 34 del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "i sussidi
corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità
concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità
assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito. Tuttavia
tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di
consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di
assistenza.
E' assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di
interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei
soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra
quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.
L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale e/o
semiresidenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di
minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità
assoluta, indennità speciali per ciechi, di comunicazione per sordomuti) e con
altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa
specifica.
E' comunque prevista una quota di disponibilità da sottrarre al
reddito che deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie
esigenze e spese personali. Tale franchigia deve essere pari al 20% del reddito
così come calcolato dal Comune o Ambito Territoriale ai fini della
compartecipazione."
"Bisogna chiedersi – ha sottolineato il Coordinatore
regionale dell'Anffas-Onlus, Salvatore Parisi - se il Regolamento deliberato
dalla Regione Campania non violi palesemente la Legge 1 marzo 2006, n. 67 -
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di
discriminazioni. Vorrei ricordare che la compartecipazione alla spesa non deve
trasformarsi in una tassa sulla disabilità. Le persone con disabilità vogliono
pagare ma vogliono pagare il giusto. L'Anffas aveva denunciato la pericolosa
deriva sociale della Regione Campania. L'approvazione del nuovo regolamento
sulla compartecipazione è la riprova che non ci eravamo sbagliati ".
Il
Regolamento approvato è sconcertante considerato che i pronunciamenti della
Magistratura sono talmente numerosi e chiari - a partire dalla sentenza n.
42/2007 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catania a cui sono
seguiti i pronunciamenti del TAR delle Marche, della Toscana, della Lombardia
(sentenze n. 291/08, 303/08, 350/08, 602/08, 4033/08) e del Consiglio di Stato
(ordinanza 2594/08) – e si possono riassumere in cinque punti:
1. spetta al
Servizio Sanitario Nazionale e all'assistenza sociale, la presa in carico delle
persone con bisogni complessi e non ai parenti;
2. l'Ente Locale deve
adottare per la compartecipazione i criteri indicati dal D. L. 109/98 e
successive modifiche che prevedono, tra gli altri, che bisogna riferirsi alla
situazione economica del singolo utente laddove sia in situazione di gravità;
3. gli Enti gestori e quelli Locali debbono accettare che non vi è alcun
fondamento giuridico che consente di chiedere contributi a "soggetti civilmente
obbligati";
4. l'Ente Locale, nel valutare la situazione economica
dell'utente, non può e non deve prendere in considerazione le provvidenze
economiche assistenziali (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza,
assegno di assistenza, pensione d'inabilità);
5. la pubblica amministrazione
deve coinvolgere le Associazioni delle persone con disabilità prima di assumere
le decisioni che li riguardano.
I Comuni campani qualora dovessero adottare
il Regolamento per Compartecipazione al costo delle prestazioni così come
definito dalla Giunta Regionale si troveranno ad affrontare una marea di ricorsi
dagli esiti scontati.
Salerno, 5 agosto 2009