A seguito della Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1144 del 19 gennaio 2007, si è spezzata la granitica tendenza giurisprudenziale volta ad individuare i Tribunali Civili, come sede dove contestare la mancata assegnazione di un insegnante di sostegno o un'assegnazione dello stesso per un numero non congruo di ore a beneficio degli alunni con disabilità.

Tale sentenza ha individuato viceversa, la competenza (in gergo tecnico "giurisdizione") dei Tribunali Amministrativi, specie per quanto riguarda l'incremento delle ore di sostegno.
Pertanto, è fondamentale individuare come i Giudici Amministrativi si siano approcciati con questa nuova materia.

Una delle primissime decisioni da tener presente in merito all'incremento delle ore di sostegno in favore di un alunno con disabilità è stata quella adottata con ordinanza cautelare del 4 dicembre 2008 dal Tar Sicilia - Sezione di Catania , in cui si è ritenuto di dover assegnare all'alunno "anche in deroga, un numero di ore di sostegno conformi alle proprie esigenze ed a quelle evidenziate dagli organi all'uopo preposti dall'istituto scolastico di appartenenza". In sostanza, pur a fronte del rapporto numerico di 1 insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità, così come individuato dall'art. 2 c. 413 della legge finanziaria 2008, si è ritenuto di dover derogare tale parametro in virtù delle concrete e documentate esigenze del singolo alunno con disabilità. Ciò anche in considerazione del fatto che si prevede "il raggiungimento del tendenziale rapporto 1 : 2 solo come media nazionale e non come limite normativo" ( ord. Tar Puglia - Sez Bari n. 100 del 20 febbraio 2009 ).
Tra l'altro, il Tar Puglia specifica che "l'adeguatezza del sostegno erogato, alla stregua della normativa vigente (art. 1 legge finanziaria 2007 e art. 2 commi 413 e 414 della finanziaria 2008) deve rapportarsi necessariamente alle effettive esigenze rilevate del disabile, secondo un giudizio che non è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, bensì demandato in via esclusiva alle valutazioni della competente Asl." Tale principio si è poi consolidato a seguito delle successive ordinanza n. 1037 e ordinanza n. 1038 del 24 febbraio del 2009 del Consiglio di Stato (massimo organo di giustizia amministrativa), che, riformando quanto precedentemente deciso dal Tar Sardegna, ha accolto la tesi dei genitori degli alunni con disabilità che si erano lamentati dell'esiguo numero di ore di sostegno assegnate a fronte di ben documentate esigenze di un rapporto di sostegno molto più congruo.

Tra l'altro, una recentissima sentenza del Consiglio del Stato (n. 3104/2009), depositata il 20/05/2009 , nel prescrivere all'Ente Locale di adoperarsi per consentire la continuità, nel corso degli anni, dello stesso educatore verso l'alunno con disabilità, potrebbe anche determinare una nuova tendenza anche in merito alla continuità dello stesso insegnante di sostegno (anche se precario) per l'alunno con disabilità per l'intero ciclo o grado di scuola.

Anffas auspica che siano mutuati i principi della sentenza n. 3104/2009 anche per l'insegnante di sostegno, laddove si fa riferimento "all'esigenza di contenere le reiterate regressioni comportamentali del figlio, causate dal continuo cambiamento delle figure professionali in caricate del sostegno didattico; tale richiesta – sebbene formulata in termini di individuazione del nominativo del singolo operatore - nella sostanza attiene alle concrete modalità di svolgimento degli obblighi di integrazione scolastica previsti dagli artt. 12 e 13 della Legge n. 104/1992…" Del resto, lo stesso Collegio, chiamato a pronunciarsi solo sulla continuità dell'educatore professionale assegnato all'alunno del caso di specie, non ha esitato anche a riferire, incidentalmente, tale principio anche all'insegnante di sostegno, laddove è detto: "sul punto il Collegio ritiene, invece, che l'organizzazione dell'attività di sostegno socio-assistenziale da parte degli enti locali (così come l'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche) non possa, in via di fatto, comprimere o vulnerare quel diritto all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita di comunità riconosciuto alla persona da fonti sopranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria".

Anffas è conscia che la richiesta di una continuità anche nel sostegno didattico, oltre che educativo, determinerebbe una rivoluzionaria innovazione nella gestione degli organici da parte degli Uffici Provinciali, ma l'interesse da tutelare è così fondamentale che la stessa ha già provveduto, insieme a Fish (Federazione Italiana Superamento Handicap) a proporre all'Osservatorio sull'Integrazione Scolastica presso il Ministero dell'Istruzione anche di iniziare a prevedere tali nuove modalità di organizzazione.

(30 giugno 2009)