Riportiamo di seguito la notizia pubblicata sul sito ww.HandyLex.org
Il "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità" (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 53), si occupa
anche svolgimento del lavoro notturno prevedendo che alcune categorie di
lavoratori non debbano obbligatoriamente essere impegnate nel lavoro
notturno. Le categorie interessate da questa agevolazione sono tre.
La prima
categoria interessata dall'agevolazione sono le lavoratrici madri di un
figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con
le stesse.
La seconda categoria è quella della lavoratrice o
del lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di
età inferiore a dodici anni .
Con queste due indicazioni il
Legislatore ha voluto riconoscere la prevalenza dell'assistenza ai figli
rispetto all'organizzazione del lavoro.
Ma la normativa vigente prevede
anche una terza categoria che non può essere obbligatoriamente adibita al lavoro
notturno. Si tratta dei lavoratori che "abbiano a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104".
La
Risoluzione
Fino ad oggi non era chiaro che cosa si intendesse con
la locuzione "a carico". Lo ha chiarito, rispondendo ad un interpello, il
Ministero del lavoro con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio scorso. Il Ministero
si rifà alle indicazioni della Legge 104/1992 (che pur non tratta di lavoro
notturno), sostenendo che la definizione "a carico" vada ricollegata e
resa omogenea a quanto disposto dalla quella norma a proposito della concessione
dei permessi lavorativi.
Pertanto il disabile va considerato "a
proprio carico" anche si fini dell'esenzione dal lavoro notturno quando il
lavoratore presti a questi effettiva assistenza. Il Ministero riprende, a
tal proposito, le indicazioni della Circolare
INPS 23 maggio 2007 n. 90 , adottando il principio
che "tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma
i caratteri della sistematicità e
dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con
disabilità in situazione di gravità." Va ricordato che l'INPS non ha mai
precisato i concetti di "sistematicità" e "adeguatezza", lasciano
quindi ampio margine interpretativo alla proprie Sedi periferiche e ai datori di
lavoro.
Per saperne di più
leggi
la news sul sito di HandyLex
Risoluzione Ministero del
Lavoro 6 febbraio 2009, n. 4