Entro il 31 gennaio 2009 i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno quindici dipendenti, soggetti alle norme sul collocamento delle persone con disabilità, devono inviare, obbligatoriamente in via telematica, un prospetto informativo riguardo alla loro situazione occupazionale, con dati aggiornati al 31 dicembre 2008.

( Aggiornamento del 22 gennaio: il termine del 31 gennaio permane per i datori di lavoro la cui situazione è variata rispetto all'ultimo prospetto presentato o se presentano il prospetto per la prima volta. Slitta invece al 28 fennario per coloro la cui situazione, invece, è rimasta invariata. )

Il 31 dicembre Il Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali , con una circolare del 16 dicembre 2008, fornisce dei chiarimenti sugli adempimenti connessi alla comunicazione per i lavoratori con disabilità.
La normativa si inserisce nel quadro del percorso di semplificazione, volto da un lato a snellire gli adempimenti burocratici, con l'obiettivo di ridurre costi e tempi di esecuzione, dall'altro a realizzare una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio delle politiche del lavoro.
L'obbligo è previsto dalla legge 6 agosto 2008 n.133, all'art. 40 (che ha sostituito l'art.9 della legge 12 marzo 1999 n.68 relativa al diritto al lavoro delle persone con disabilità): in base ad esso i datori di lavoro sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nelle quota di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori con disabilità.
In base art.3 della L.68/99 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità (come individuati dalla legge stessa) nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
A questo criterio generale si affiancano altre particolarità e modalità di computo, contenute anche nel D.P.R. 10 ottobre 2000 n.333 (Regolamento per l'attuazione della legge n.68).
La comunicazione del prospetto va fatta esclusivamente per via telematica, costituendo mancato adempimento l'invio con strumenti diversi. Il termine del 31 gennaio, pur se cadente di sabato, va considerato perentorio e non prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo; i prospetti possono essere inviati a partire dal 15 gennaio 2009.
I datori di lavoro le cui sedi sono ubicate nelle Regioni presso le quali i sevizi informatici non sono ancora attivi dovranno inviare il prospetto al servizio temporaneamente messo a disposizione dal ministero del lavoro secondo gli standard indicati nella circolare (Allegato A).
L' Allegato B, invece, riporta per ciascuna Regione o provincia autonoma gli indirizzi dei servizi informatici attivi.

Fonte: www.governo.it

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