Fonte www.grusol.it - La delibera X/856 del 2013 è complementare ad altri provvedimenti già approvati o in corso di discussione, orientati a ripensare su nuove basi il sistema di welfare regionale.

Ad esempio, le DGR 3239/2013 e 499/2013 per la sperimentazione di nuove articolazioni dei servizi della DG Famiglia; la DGR 740/2013, che utilizza le risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza per persone con gravi e gravissime disabilità; la DGR 392/2013 per l'attivazione del case management a sostegno dei disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico; infine, il dibattito in corso sulla riforma del Sistema Socio-Sanitario e le sue anticipazioni contenute nella delibera sulle Regole 2014.

Le condizioni di fragilità individuate come prioritarie dalla DGR 856 riguardano gli esiti di patologie disabilitanti, come la demenza o altri disturbi di natura psicogeriatrica, le esigenze di protezione abitativa di persone fragili, la ludopatia e l'area deimaltrattamentie delle violenze subite da minori. Il modello generale è coerente con gli ultimi provvedimenti regionali. Le ASL hanno un ruolo centrale: ad esse competono la valutazione multidimensionale dei bisogni, il coinvolgimento integrato dei Comuni, la definizione e la responsabilità dei Progetti Individuali di assistenza (PI), l'erogazione dei voucher (valore, durata, obiettivi) che sosterranno i Piani di assistenza individuali (PAI) condivisi fra erogatori e famiglie e il monitoraggio e controllo degli interventi.

Gli enti erogatori che desiderano partecipare a queste azioni sono chiamati a stipulare un contratto con l'ASL di ubicazione della struttura, mentre le fatture devono essere emesse verso l'ASL di residenza delle persone destinatarie degli interventi. Nel caso delle Comunità per minori, va invece definita una convezione fra ASL e Comune o ambito territoriale.

Per ottenere i benefici previsti, anziani e famiglie devono rivolgersi alla propria ASL. Le misure analizzate hanno un orizzonte temporale di sei mesi, anche se i dirigenti regionali hanno anticipato la riconferma del provvedimento. Non si tratta di una considerazione marginale, dal momento che l'incertezza al proposito può determinare resistenze degli enti erogatori – ma anche delle stesse ASL – a porre in essere i cambiamenti organizzativi o gli investimenti necessari.

La residenzialità leggera: chi può e a quali costi?

La misura sulla Residenzialità leggera prevede l'erogazione di un voucher di 12 euro al giorno per l'accoglienza di anziani nei posti non a contratto delle RSA, in Case Albergo ex LR 1/86 o in alloggi protetti abilitati. Per le Abitazioni protette la norma di riferimento è quella della DGR 11497/2010, che prevede una Comunicazione preventiva di esercizio indirizzata al Comune di ubicazione e la valutazione dei requisiti previsti da parte dell'ASL. Per RSA e Case Albergo, valgono i normali requisiti autorizzativi. In questo senso, la DGR 856 introduce un nuovo riconoscimento istituzionale per gli alloggi protetti e garantisce un'integrazione economica utile a sostenere la tariffa a carico di anziani e famiglie. Aggiunge però alcuni elementi di incertezza. Gli alloggi protetti sono, per definizione, servizi di sostegno alla vita indipendente di anziani con necessità di protezione ma con buona autonomia residua. Le esperienze già attive si riferiscono ad anziani con età, al momento dell'accoglienza, compresa fra i 70 e gli 80 anni, ben inferiore a quella dei residenti nelle RSA.

Queste persone esprimono soprattutto difficoltà abitative e utilizzano la nuova sistemazione per periodi lunghi, anche per molti anni. In altre parole, le abitazioni protette non rappresentano una sistemazione temporanea di sollievo, svolta più propriamente dai servizi di vita assistita, come le Residenze comunitarie leggere o le Comunità alloggio. Il modello organizzativo delle abitazioni protette prevede inoltre solo funzioni di sostegno generale all'abitare: portineria sociale, monitoraggio leggero, mediazione di rete.

Al contrario, la DGR 856 definisce uno standard di 200 minuti settimanali per ospite che dev'essere garantito da infermieri, ASA/OSS e educatori. La norma è comprensibile – si tratta di risorse a carico del FSR – ma in controtendenza rispetto alla normalità operativa di questi servizi e ai modelli internazionali di riferimento, che vedono le funzioni sanitarie e assistenziali integrative dell'abitare garantite dai normali canali di comunità: medicina generale, SAD, ADI.

L'utilizzo delle RSA nel puro sostegno abitativo ha invece un limite culturale evidente. L'abitare è una funzione di comunità e andrebbe svolta nei normali luoghi di vita, piuttosto che in un ambiente istituzionalizzante, mentre il modello tradizionale della Casa Albergo non appartiene alla più recente evoluzione dei modelli internazionali. In altre parole, i servizi più appropriati per questa funzione - le abitazioni protette – devono affrontare un bivio delicato; per aderire alla DGR devono modificare la propria organizzazione in senso sanitario e di protezione verso la disabilità, mentre gli adempimenti collegati, come quelli legati agli attuali modelli di vigilanza, possono indurre costi e complessità poco coerenti con modelli organizzativi leggeri.

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20 gennaio 2014