Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Molti dubbi e quesiti sono stati posti da ultimo con riguardo ai risvolti di competenza e di erogazione del servizio di trasporto delle persone con disabilità di competenza degli enti provinciali (alunni con disabilità frequentanti gli istituti scolastici superiori, ad esempio) rispetto alla normativa regionale siciliana che prevede l'abolizione delle province.

Occorre compiere delle premesse: alcune, riguardanti la normativa regionale vigente in tema di servizio di trasporto delle persone con disabilità; altre, riguardanti l'ente intermedio "provincia" e la previsione normativa siciliana e la sua recente "evoluzione". Il suddetto servizio di trasporto per persone con disabilità è previsto:

dalla Legge 5 Febbraio 1992 N° 104, che agli articoli 25 e 25 disciplina, rispettivamente, il servizio di trasporto collettivo ed individuale delle persone con disabilità; • dalla Legge Regione Sicilia N° 68 del 18 Aprile 1981 che ll'art. 6 prevede: " I Comuni, singoli o associati, sono tenuti all'istituzione dei seguenti servizi: (....) c) servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili-nito, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativo a carattere ambulatoriale e diurno";

dal Decreto Assessoriale N° 867/S7 del 15 Aprile 2003 che all'articolo 3 prevede: " Si qualificano prestazioni sociali gratuiti rivolte alla totalità dei cittadini (....) - portatori di handicap: il servizio di trasporto per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola preparatoria, dei centri socio-riedicativi e di riabilitazione sanitaria, l'assistenza igienico personale nelle istituzioni educative e scolastiche.....";

Con riguardo alle competenze interne tra enti locali, occorre ricordare che l'articolo 45 del D.P.R. 24 Luglio 1977 N° 616, disponendo la soppressione dei patronati scolastici conferì ai Comuni il trasporto degli alunni con disabilità e che, soprattutto, l'articolo 139 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 N° 112, nel conferire alle Regioni e agli enti locali il funzioni ed i compiti amministrativi dello Stato e confermando quanto già contenuto nel decreto legislativo 16 Aprile 1994 N° 297 (T.U. in materia di Istruzione), ha attribuito alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti il servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in istuazione di svantaggio.

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5 settembre 2013