Con la Circolare del 21/12/06 prot n. 11699 il neo Dirigente Generale degli ordinamenti Dr Dutto, che regge anche la Direzione generale per lo studente, ha diramato il Parere del Consiglio di Stato, che si riporta e che riguarda tutti gli studenti, ma in particolare quelli con disabilità, che intendano "reiterare" un secondo ciclo di studi superiori, dopo averne concluso uno precedente, negando l'esistenza di un diritto circa tale ipotesi.
E' da premettere che i Pareri del consiglio di Stato resi
in sede consultiva non sono vincolanti né per lo stesso Ministero richiedente,
né per altre autorità amministrative. Esso può pure essere disatteso dallo
stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Costituisce comunque un
Parere qualificato espresso in alta sede di consulenza tecnico-legale.
La
questione riguarda specificamente gli alunni con disabilità, specie del Sud.
Infatti, proprio nel Sud, dove la cultura e la prassi e, certamente, anche i
fondi, dei servizi alla persona sono scarsi, accade assai spesso, che le
famiglie di alunni con disabilità, specie intellettiva, dopo aver fatto
frequentare al figlio un regolare ciclo di un quinquennio di scuola superiore,
non sapendo cosa fargli fare, lo riscrivono ad un altro ciclo di studi
superiori.
Questa situazione riduce la scuola ad un "parcheggio", mettendo a serio rischio i principi e la prassi della qualità dell'integrazione scolastica.
A seguito del ripetersi di tali anomale situazioni, il
Ministero ha inoltrato una richiesta di Parere al Consiglio di Stato, il quale
si è pronunciato in Ottobre ed il Ministero, in Dicembre, proprio a ridosso
delle iscrizioni, ha diramato tale parere.
Il parere sembra corretto, sia
perché non discrimina gli alunni con disabilità rispetto ai compagni, esprimendo
un parere negativo alla reiterazione di iscrizione per tutti gli alunni. Inoltre
basa le argomentazioni sul Decreto
legislativo n. 76/05 , decreto delegato sulla riforma della scuola
superiore, che non è stato abrogato, anche se ne è stata sospesa dal nuovo
Ministro Fioroni la sua applicazione. Inoltre il parere si basa su una lettura
estensiva dell'art 192 comma 4 del Testo Unico della scuola , approvato con
Decreto
legislativo n. 297/94.
E' solo da osservare che forse il riferimento al decreto
legislativo n. 297/94 è un po' troppo stiracchiato. Infatti quella norma
riguarda il diritto o meno di uno studente alla ripetenza della stessa classe e
in tale art 192 comma 4 si precisa che una seconda frequenza è possibile, ma una
terza è del tutto eccezionale e comunque deve essere deliberata dagli organi
collegiali della scuola , mentre per gli alunni con disabilità, occorre anche il
parere degli esperti sociosanitari che li seguono.Ora, applicare una norma,
dettata per le ripetenze di una classe, alla reiterazione di un nuovo ciclo di
studi, sembra un po' troppo. Inoltre sembrerebbe che il Parere si riferisca solo
agli alunni che hanno conseguito un titolo di studio. Ora capita che gli alunni
con disabilità intellettiva grave non conseguano sempre un titolo di studio, ma
solo un attestato, che ha valore legale solo al fine della frequenza di corsi di
formazione professionale, sulla base di accordi fra Uffici scolastici regionali
e le Regioni.
Malgrado questo espresso riferimento al possesso di un "titolo
di studio", ritengo che il Parere, se vuole avere un senso, debba riferirsi
anche a chi non abbia conseguito un titolo di studio ma anche a chi abbia
ricevuto un "attestato, comprovante i crediti formativi maturati".
Si sarebbe forse più semplicemente potuto argomentare dai
principi contenuti nella Sentenza n. 215/87 della
Corte costituzionale , recepiti negli art da 12 a 16 della Legge-quadro n.
104/92 e cioè che una cosa è il diritto all'integrazione scolastica ed
altra cosa è "l'abuso di un diritto", consistente nella sua strumentalizzazione
per altri scopi diversi da quelli per cui il diritto è stato riconosciuto, anche
se tale " abuso" è giustificabile con l'assenza di servizi alternativi o
integrativi della scuola.
Né si pensi che il Consiglio di Stato avrebbe
dovuto invocare, invece dell'art 192 del Dlgs n. 297/94, l'art 14 comma 1 lett.
" c " della Legge-quadro n. 104/92, ove si diceva che è consentita sino " ad una
terza ripetenza", cioè quarta frequenza. Infatti, a mio avviso, tale norma,
limitatamente al numero di ripetenze, è stata abrogata implicitamente dall'art
192 comma 4 del T.U, citato dal Consiglio di stato.
A questo punto però, ritengo che l'Amministrazione scolastica , che sino ad oggi è stata l'istituzione che più si è impegnata nell'integrazione degli alunni con disabilità, sia pur fra contraddizioni, differenziazioni di prassi locali e troppo spesso con cali di qualità, debba darsi daffare, rilanciando gli accordi di programma per l'integrazione scolastica e sociale, di cui all'art 13 comma 1 lett "a" della Legge-quadro n. 104/92, coinvolgendo anche le Province che hanno ben precisi doveri istituzionali in materia di formazione professionale e di inserimento lavorativo , anche degli alunni con disabilità, ai sensi dell'art 17 della stessa Legge-quadro, oltre che del Dlgs n. 112/98 , dell'art 7 e sgg della L.n.328/00 e dell'art 118 e sgg della Costituzione.
Non si riesce a comprendere perché, all'atto
dell'iscrizione di un alunno con disabilità, specie se in situazione di gravità,
la scuola non riesca a programmare un progetto d'integrazione che comprenda
anche percorsi misti di istruzione e formazione professionale, che poi hanno
sviluppi in tirocini ed in borse-lavoro e, nei casi di particolare gravità, in
percorsi di autonomia sociale.
Per queste esperienze, si confronti l'interessante
pubblicazione di Cantoni e Panetta " Handicap, Scuola, Lavoro" Ed. Risa 2006.
E' l'attivazione di servizi territoriali, aperti anche agli alunni con
disabilità, strettamente collegati con la scuola superiore, che evita l'uso
improprio di quest'ultima con richieste di continue ripetenze o addirittura di "
reiterazioni " di cicli di studi superiori, finalizzati , anche se
apparentemente motivati diversamente, esclusivamente a fare occupare il tempo di
persone con difficoltà di inserimento sociale.
Però, se le Province , in
collegamento coi Comuni, hanno il compito di realizzare il progetto di vita che
comprende il periodo successivo alla scuola media, la scuola deve collaborare
con docenti curricolari preparati a saper impostare, gestire e valutare tali
progetti. E, su questo punto, la scuola è paurosamente inadempiente, come ormai
diciamo tutti sino alla noia, perché manca un obbligo di formazione iniziale ed
in servizio di tutti i docenti sulle problematiche didattiche degli alunni con
disabilità.
Ed allora, se l'Amministrazione scolastica non ha la forza
di orientarsi seriamente in tal senso, non si limiti a richiedere al Consiglio
di Stato " pareri" per evitare delle distorsioni, di cui anch'essa è in parte
responsabile.
Ed, a questo punto, un ruolo determinante dovrebbero giocarlo
le Associazioni di persone con disabilità e loro familiari, specie se collegate
in coordinamenti locali e regionali, negoziando con le Autorità regionali e
locali la predisposizione di quei servizi, la cui carenza, spinge le famiglie a
richiedere alla scuola ciò che non richiederebbero, se i servizi in rete
veramente funzionassero.
Sono certo che questo Parere del Consiglio di Stato
scontenterà molti genitori, facendoli gridare allo "scandalo che la scuola
rifiuta i disabili". L'atteggiamento di questi genitori, a mio avviso, dovrebbe
essere, invece, quello di pretendere dalle associazioni, di cui fanno parte, una
maggiore capacità di negoziazione politica per ottenere, sul proprio territorio,
quel coordinamento dei servizi in rete, che altre associazioni hanno già
ottenuto, talora partendo dal nulla, in altre realtà italiane, e non solo del
Nord. Si pensi al lavoro di promozione sociopolitica che sta realizzando la
FISH –Calabria (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) in
una delle Regioni più deprivate d'Italiae che, invece, anche grazie a ciò,
mostra chiari segni di vitalità e di speranza.
Salvatore Nocera
Vicepresidente FISH - Responsabile settore
giuridico dell'osservatorio AIPD sull'integrazione scolastica
Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Seconda
del 25 ottobre 2006
N. Sezione 3333/2006
Oggetto: Ministero
dell'Istruzione
Quesito relativo alla reiterazione della frequenza di studio
di pari livello.
Visto il quesito posto dal Ministero dell'Istruzione con
nota prot. n. 7424 del 3 agosto 2006, in relazione alla reiterazione della
frequenza di corsi di studio di pari livello da parte di alunni diversamente
abili.
Esaminati gli atti e udito in relatore-estensore, cons. Giampaolo
Falciai;
PREMESSO:
Il quesito in oggetto concerne la possibilità di
frequentare un corso di istruzione secondaria superiore da parte di coloro che
già hanno frequentato interamente un altro, sia pure di diversa tipologia e
siano in possesso del correlato titolo di studio terminato.
Ed in
particolare nel caso che l'interessato alla reiterazione del corso fosse un
disabile, in caso di ammissibilità, se lo Stato deve fornire tutte le
provvidenze che normalmente si legano a tale status.
CONSIDERATO:
L'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo
formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17.5.1999, n. 144, sono stati
ridefiniti dal D. Lgs 15.4.2005, n. 76.
In particolare l'art. 1, comma 3, di
tale D. Lgs prevede che la Repubblica assicuri a tutti il diritto all'istruzione
ed alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di
una qualifica di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. La
fruizione di tale diritto non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
Inoltre nei confronti delle persone in situazione di handicap, attraverso
adeguati interventi viene garantita l'integrazione nel sistema educativo di
istruzione e formazione.
Da tali principi sembra emergere che l'obbligo dello Stato
di erogare il servizio scolastico si esaurisca al conseguimento del primo
titolo. Di conseguenza chi aspiri ad un ulteriore titolo non può farlo
attraverso la frequenza di un altro corso ordinario.
La conferma di una
volontà del legislatore in tal senso si evince dall'art. 192, comma 4, del D.
Lgs 16.4.1994, n. 297 che prevede la frequenza di una stessa classe soltanto per
due anni, che possono diventare tre solo in casi eccezionali o, per alunni
handicappati, sentito gli specialisti previsti all'art. 316.
In conclusione,
si ritiene di poter escludere la possibilità di reiterazione volontaria di un
ciclo formativo di pari livello di quello già frequentato con successo, che
realizza congiuntamente i diritti di cittadini e gli obblighi dello Stato.
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni è il parere della
Sezione.
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE L'ESTENSORE
(Salvatore Rosa)
(Giampaolo Falciai)
IL SEGRETARIO D'ADUNANZA
(Paola Sgreccia)