Fonte www.handylex.org - Il Testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156  recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.», ha introdotto l'art. 1 bis.

In particolare, il comma 1 di detto articolo stabilisce che una persona con disabilità in possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida, può acquistare una vettura con agevolazioni fiscali presentando la sola copia della patente di guida ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.

Provvede poi a demandare al Ministero dell'Economia e delle Finanze di adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto attuativo della norma che modifichi il Decreto Ministeriale del 1986.

Il decreto attuativo è stato pubblicato il 29 gennaio 2022.

A prima vista, l'introduzione dell'art. 1 bis sembra una notevole semplificazione per l'acquisto di autovetture con agevolazioni, ma in realtà si nasconde un problema di non poco conto.

Quale?

Il vecchio Decreto Ministeriale 16 maggio 1986 recante: “Disposizioni per l'assoggettamento dell'imposta sul valore aggiunto dei veicoli adattati ad invalidi” stabiliva che coloro i quali, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, volevano usufruire di applicazioni di aliquote ridotte per l'acquisto di veicoli, dovevano produrre:

  1. fotocopia della patente di guida;
  2. certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma della validità della patente di guida;
  3. atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non era stato effettuato alcun acquisto o importazione di altro veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata.

Il nuovo Decreto Ministeriale invece, attuativo come detto della Legge 9 novembre n. 156, prevede che: “all'art. 1, del decreto del Ministro delle finanze del  16 maggio 1986, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), ( e cioè fotocopia della patente di guida e certificato rilasciato dalle commissioni mediche provinciali attestante le ridotte o impedite capacità motorie) i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera c).».

E qui nasce il problema.

Facciamo un esempio: una persona con disabilità, forte della semplificazione apparente dettata dal nuovo D.M., si presenta in una concessionaria per acquistare un veicolo con la sola copia della patente di guida; deve dichiarare al venditore che lui è persona riconosciuta con “Ridotte o impedite capacità motorie permanenti”?

A norma del nuovo D.M. parrebbe di no, ma ricordiamo che il presupposto fondamentale per il diritto alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo è proprio il riconoscimento delle ridotte o impedite capacità motorie così come previsto dall'art. 8 comma 1 della Legge 449/1997che il D.L. 2021 non ha modificato.

Inoltre vi è anche un ulteriore problema: in mancanza di un certificato medico non vi è alcun modo di desumere le ridotte o impedite capacità motorie e se queste siano permanenti o solo temporanee; esse infatti riguardano lo stato di salute della persona che ricordiamo, non può essere auto-certificato ma deve, invece, essere dimostrato tramite idonea documentazione medica.

Il Venditore, essendo sostituto d’imposta e quindi responsabile dell’applicazione dell’IVA agevolata al 4% non può, al momento, accettare la sola copia semplice della patente posseduta in quanto, correttamente, l’Agenzia delle Entrate richiederà poi al Venditore, se quel suo cliente è persona con “Ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui all’art. 8 della Legge 449/97 e di cui alla Legge 97/86”.

È ovvio che se il Venditore non potrà dimostrare quanto sopra, ed è di tutta evidenza che l’Agenzia delle Entrate avrà tutto il diritto di richiedere l’IVA evasa al Concessionario venditore e l’IRPEF (nel caso che la persona con disabilità porti in detrazione questa spesa) alla persona con disabilità.

Pur avendo evidenziato la criticità presso le sedi competenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova “GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI” ed ha inserito questa “semplificazione” senza però modificare i presupposti che danno diritto alla agevolazione fiscale.

Al momento siamo a conoscenza che la questione è in discussione e si attendono circolari interpretative in tal senso, ma riteniamo che la cosa più semplice sia quella di emendare l’articolo 1-bis e rivedere la normativa vigente in maniera più fluida ed organica.