Anffas Nazionale è lieta di diffondere l’approfondimento di Handylex.org, servizio curato dal Centro Studi Giuridici Fish, di cui fanno parte, in rappresentanza di Anffas, gli avvocati de Robertis, Gatto e Marcellino. L’approfondimento verte sull’analisi della conversione in Legge del Decreto Infrastrutture.

Fonte www.handylex.org - 

Con la Legge del 9 novembre 2021 n. 156, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno ed entrata in vigore il 10 novembre 2021, è stato convertito in Legge il Decreto Infrastrutture.
Dell'analisi del decreto ci eravamo già occupati, ma la conversione in legge ha apportato significative modifiche per quanto riguarda le persone con disabilità.
Andiamo ad analizzarle.

Terminologia.

Innanzitutto, la terminologia è stata finalmente aggiornata, sostituendo la parola "debole" a "vulnerabile" e la parola "disabili in carrozzella" con "persone con disabilità".

Inasprimento delle sanzioni.

È stato confermato l'inasprimento delle sanzioni amministrative già inserito nel testo del Decreto-Legge per chi sosta e/o parcheggia in aree riservate a mezzi per il trasporto di persone con disabilità senza contrassegno; le sanzioni varieranno da 168 a 672 euro.

 Divieto di pubblicità.

Una ulteriore novità è stata inserita con riguardo al divieto sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.

Modifiche al Fondo n. 178 del 30 dicembre 2020.

Sono state apportate ulteriori modifiche al Fondo, istituito dalla Legge Finanziaria n. 178 del 30 dicembre 2020 specificando che esso oltre a favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, possa essere destinato per il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni e unioni di comuni, per interventi relativi a:

     a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, comprese l'istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l'installazione della relativa segnaletica;

     b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi;

     c) realizzazione della casa avanzata (cioè la linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli) e delle corsie ciclabili;

Bonus Viaggio.

Modifiche anche per il “Buono Viaggio” introdotto dalla Legge del 12 luglio 2020 n. 77 in principal modo al comma 1 dell'art. 200 bis.

Il buono, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, è da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente; era stato introdotto per sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti nel trasporto pubblico.

Il fondo, era destinato fino all'esaurimento delle risorse, ai Comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.

Ciascun Comune assegnatario delle risorse lo aveva concesso per viaggi da luglio a dicembre 2020 ma, la proroga dello stato emergenziale, ha prorogato anche la fruibilità del buono fino al 31 dicembre 2021.

Nella Legge di conversione del Decreto infrastrutture ora, per meglio individuare le categorie che possono usufruire del buono, si specifica che lo stesso si concede in favore delle persone fisicamente impedite, a mobilità ridotta anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità o affette da malattie che necessitano di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in gravidanza, ovvero di persone di età pari o superiore a sessantacinque anni.

Inoltre si puntualizza che nei limiti delle risorse assegnate, i Comuni possono prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità, anche economica, appartenenti alle categorie appena indicate oltre ad utilizzare parte della quota per finanziare le spese necessarie per promuovere ed attivare il Bonus.  

Semplificazioni nelle agevolazioni dei veicoli.

Sono inoltre state introdotte delle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità con riferimento all'acquisto di veicoli, per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida.

Questa misura però riguarda esclusivamente le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dotate di patente di guida con obbligo di adattamenti.
Nello specifico, è previsto le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dotate di patente di guida devono solo presentare una copia semplice della patente posseduta, dove essa riporti l'indicazione di adattamenti, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali.
Per accedere a questa misura inoltre, occorrerà attendere un decreto ad hoc che verrà emesso entro trenta giorni dalla pubblicazione della Legge.

Sosta gratuita su parcheggi a pagamento (strisce blu).

Ma la novità senza alcun dubbio più rilevante è l'introduzione, non prevista inizialmente nel Decreto Legge della sosta gratuita su strisce blu in tutta Italia per le persone dotate di contrassegno auto disabiliqualora i posti riservati alla sosta disabili risultassero già occupati o indisponibili.

Infatti all'art. 188 del Codice della Strada viene introdotto il comma 3-bis che recita “Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, é consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati"; 

Una introduzione, a partire dal 1 gennaio 2022, che mette fine alla discrezionalità dei Comuni relativamente alla possibilità di prevedere, o meno, la gratuità della sosta nelle così dette “strisce blu” … oppure no?

Problematiche interpretative. 

Premessa: se da un lato l'introduzione di questo comma mette fine ad una grande discrezionalità Comunale che si è avuto modo di riscontrare nel corso del tempo ed è più che apprezzabile (dato che nel decreto-legge tale comma non era stato neppure previsto) dall'altro l'inciso “qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati” apre delle forti perplessità.

Infatti ci si domanda, visto che nella norma non è specificato, da chi e soprattutto come debbano essere effettuati i controlli per stabilire se gli stalli riservati alle persone con disabilità siano già occupati o indisponibili.

Ed in particolar modo, qualora una persona con disabilità, munita di regolare contrassegno speciale, parcheggi all'interno dell'area di sosta a pagamento, come farà a dimostrare, nella denegata ipotesi di una sanzione amministrativa elevata da uno “zelante” ufficiale del Corpo di Polizia Locale, che lo stallo a lui riservato, nel momento della sua sosta, era occupato da altri o indisponibile momentaneamente?

Possibili soluzioni?

La problematica non è di poco conto: esporre un'autocertificazione da parte del proprietario dell'autoveicolo nella quale si dichiara che alle ore x del giorno y lo stallo o gli stalli per il parcheggio delle persone con disabilità situati nella Via Z o nella Piazza M erano occupati potrebbe essere una soluzione valida?

Nella realtà, pur se appropriata, ad una prima analisi, tale soluzione non è praticabile.

Infatti quella che volgarmente definiamo “autocertificazione” altro non è che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà disciplinata dagli articoli 47 e 48 del DPR 443 del 2000 che disciplina le ipotesi tassative nelle quali è utilizzabile il suddetto strumento ed in detto decreto non vi è l'ipotesi sopra menzionata.

L'unica soluzione plausibile è che intervenga un chiarimento Ministeriale attraverso una apposita circolare interpretativa poiché, se così non fosse, le persone con disabilità dal 1 Gennaio 2022 potrebbero potenzialmente trovarsi di fronte ad una problematica di non facile soluzione, a fronte di una grande conquista.