Fonte www.superabile.it - La nuova guida dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata a maggio 2021, spiega come beneficiare della detrazione Irpef per le famiglie dove sono presenti figli con disabilità, come richiedere la detrazione delle spese sostenute per l'assistenza delle persone con disabilità non autosufficienti e la possibilità di usufruire della deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane). Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di 1.549,37 euro. La detrazione Irpef del 19 per cento delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, spetta a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
 
Per ogni figlio con disabilità certificata fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

- 1.620 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni
- 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.
 
Le agevolazioni auto spettano alle seguenti persone con disabilità:

1. persone non vedenti e persone sorde (art. 6, comma 1, lettera "e", della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 - art. 50 comma 1, della legge n. 342 del 21 novembre 2000)

2. persone con disabilità intellettiva e relazionale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000)

3. persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputate (art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000)

4. persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8, comma 1, legge 449/1997 - Tabella A, Parte II, n. 31, del Dpr 633/72)

Per questa categoria, le agevolazioni sono condizionate all'adattamento dei veicoli al trasporto (se la persona con disabilità è maggiorenne) o alla guida con patente speciale compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione Medica Locale.

A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare.

Le agevolazioni sono:

- l'Iva al 4 per cento sull'acquisto
- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
- l'esenzione dal bollo auto
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà (escluse le persone del punto 1)


Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal primo di gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse della persona con disabilità.
 
Per le agevolazioni su sussidi tecnici ed informatici, l'Iva al 4 per cento spetta a persone con disabilità di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, per facilitarne l'autosufficienza e l'integrazione tramite apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura.

Per fruire dell'Iva al 4 per cento, la nuova guida riporta la novità dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2021 n. 105 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 aprile 2021 in cui è previsto che la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell'acquisto, solo la copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. I verbali delle commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.

Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l'attestazione richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.
Per quanto riguarda l'Irpef del 19 per cento, la detrazione è sull'intero importo, cioè senza togliere la franchigia di 129,11 euro, e spetta a persone con una minorazione fisica, sensoriale, intellettiva e relazionale stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Quindi la detrazione, a differenza dell'Iva, spetta anche alle persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Per la documentazione, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona con disabilità.
 
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef del 50 per cento, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è stata sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021 e del 36 per cento, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal primo di gennaio 2022.

Per le spese sostenute dal primo di gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone con disabilità in situazione di gravità, è possibile usufruire del "Superbonus" (detrazione del 110 per cento). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).

Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
 
Per tutte le altre agevolazioni spettanti alle persone con disabilità e ai loro familiari, è possibile cliccare qui