cgilNota di Nina Daita, responsabile Ufficio Politiche per la Disabilità CGIL

Fonte www.grusol.it - La Manovra finanziaria del Governo ancora una volta pesantemente colpisce i diritti, risorse e bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Gravissima, inoltre, è la delega di riforma assistenziale, prevista dalla stessa, che vorrebbe ottenere 17 miliardi di risparmi nel prossimo triennio, quindi, vorrebbero di fatto azzerare tutte le prestazioni assistenziali, provvidenze economiche, assegni di invalidità, trasformando, a mio modesto parere, l'assistenza come forma di giustizia sociale in una sorta di assistenza compassionevole e caritatevole, delegando alla "bontà dei privati" i bisogni dei cittadini più deboli.

È inaccettabile e con le associazioni di categoria vedremo come reagire per fermare questa ondata di ingiustizia sociale che sta per travolgerci. Non finisce qui, ci sono altri punti che la Manovra affronta e che riguardano specificatamente i nostri bisogni:

Lavoro

- Art. 16: ancora una volta blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, anche per quelle amministrazioni che sono inadempienti nell'applicazione della legge 68/99;

- Art. 29: questa articolo tenta di svuotare la legge 68/99 nella sua piena articolazione, delegando alle agenzie di intermediazione il collocamento delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità. Su questo punto, stante le contraddizioni con la legge 68/99 su diversi articoli, seguirà una nota tecnica più articolata, e comunque di questa pseudo liberalizzazione che piuttosto invita ad eludere ed erodere la legge 68 non ne sentivamo la mancanza. Infatti, l'articolo 4 della legge 68/99 prevede già un meccanismo di ricollocamento degli invalidi attraverso riqualificazione professionale e passaggio diretto nell'azienda interessata, così come gli articoli 12 e 12bis prevedono il coinvolgimento delle aziende e cooperative nell'inserimento mirato.

Protesica

- Art. 17: a partire dal 2013 tetto massimo alla spesa per forniture di protesi, ortesi, ecc., costo che sarà a carico del Servizio sanitario nazionale e limitato al plafond che il Governo stabilisce Regione per Regione, oltre il quale sarà l'ente locale a chiedere il contributo alla persona con disabilità. In sintesi, le famiglie saranno aggravate di un ulteriore onere economico, poiché dovranno, se le Regioni non avranno risorse, contribuire alle spese di carrozzine, tutori ortopedici, ausili particolari, ecc., insomma, anche in questo caso saranno i più poveri a soffrire maggiormente e anche ad essere depauperati nella loro dignità personale.

Scuola

- Art. 19: blocco delle assunzioni per insegnanti di sostegno e personale ATA, (lo stesso numero di organico dell'anno scolastico 2010/2011 nonostante il prevedibile aumento degli alunni con disabilità). Nella Manovra si afferma che sono ammesse assunzione in deroga per garantire l'inserimento scolastico (d'altro canto, non potevano fare altrimenti stante le numerose sentenze che hanno imposto tale deroga), ma sempre nella Manovra si sostiene però che l'organico degli insegnanti di sostegno è riferito a tutta la scuola o a reti di scuole!!! La norma precisa che la scuola è tenuta ad assicurare "la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto di docenti di sostegno che dei docenti di classe" . Quindi, questa norma pur recuperando un principio che l'insegnante curricolare è l'insegnante di tutti, potrebbe creare delle situazioni di ambiguità, con delle forzature sugli insegnati curricolari, privando le alunne e gli alunni con disabilità di un sostegno dovuto da parte di uno Stato efficiente.

Modifiche al codice civile

- Art. 38: con questa norma il Governo, nominalmente, intende ridurre i tempi dei ricorsi (nel 2010 erano 922.95, ricordo a tutti la ben nota campagna contro i falsi invalidi), modificando le norme del Codice civile, viene introdotto l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Pertanto, il cittadino che intende opporsi ad una decisione non presenta più un ricorso introduttivo per il giudizio, ma presenta al tribunale una istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle patologie legittimanti la richiesta. In caso di contenzioso, e di ricorso al Giudice, la successiva sentenza è inappellabile. Ciò significa che contrariamente a tutti i cittadini italiani, il cittadino con disabilità non può più appellarsi ad una istanza superiore, anche se ha contestato la perizia, e dunque, a nostro parere, si crea una caso di disparità di trattamento tra cittadini, quindi, anticostituzionale, nonché una grave violazione del diritto alla difesa (su questo preciso punto seguirà una nota tecnica per comprenderne meglio i termini.

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11 luglio 2011