Fonte www.disabili.com - L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nota nella quale chiarisce la natura giuridica dell’illecito che una azienda viene a compiere quando non ottempera all’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità o appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 15, comma 4, L. n. 68/1999.

L’OBBLIGO PER LE AZIENDE - Ricordiamo che tanto le imprese private quanto gli enti pubblici economici sono tenuti a coprire le eventuali quote destinate a lavoratori con disabilità o appartenenti alle categorie protette. Si tratta delle aziende con più di 14 lavoratori che non hanno già nel proprio organico un lavoratore con disabilità. La quota di lavoratori con disabilità da coprire sarà poi da calcolare sulla base delle dimensioni dell’azienda e dei lavoratori occupati al suo interno. L’azienda ha 60 giorni di tempo per adempiere all’obbligo di assunzione: scaduto quel termine, scatta la sanzione: per ogni giorno in la quota d'obbligo è scoperta, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di 153,20 euro al giorno, per ciascun lavoratore.

QUANDO SCATTA L’ILLECITO - L’illecito – precisa la nota dell’INL - si realizza “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1” e comporta che “per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, per ciascun lavoratore con disabilità che risulta non occupato nella medesima giornata”.

LA SANZIONE PER L’AZIENDA – L’Ispettorato, peraltro, ricorda che già nel 2001 il Ministero del lavoro emise una circolare che precisava che la sanzione di £. 100.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità che risulta non occupato scattava dal sessantunesimo giorno successivo all’obbligo: “dal combinato disposto dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione (D.P.R.333/2000) sono stati fugati tutti gli eventuali dubbi circa il momento in cui insorge l’obbligo di assunzione e dal quale va calcolata la sanzione amministrativa di £. 100.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità che risulta non occupato "nella medesima giornata" di cui al comma 4 dell’art.15 della Legge 68/1999: essa andrà infatti applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell’art. 9, comma 1, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego; è ovvio che, come si rileva dall’inciso contenuto nel comma 4 dell’art. 15 ("per cause imputabili al datore di lavoro"), il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente”.

SANZIONE ISTANTANEA - Ne consegue – continua la nota - che l’illecito va correttamente configurato come istantaneo ad effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l’obbligo giuridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo) provveda.

Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dalla nota INL del 23 marzo 2017.