Fonte www.nonprofitonline.it - Anche per il 2018 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale, tra le quali la ricerca sanitaria. Gli enti della ricerca sanitaria ammessi alla destinazione della quota del 5 x mille devono rientrare nelle tre categorie:

- gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni

- le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute

- le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui ai punti precedenti e che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute

I soggetti che rientrano in una delle tre categorie, non ricompresi nell’elenco degli enti della ricerca sanitaria pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nell’anno 2017, e che intendono beneficiare del riparto, devono far pervenire la domanda entro il 30 aprile 2018 al “Ministero della Salute – Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità – Ufficio 3 – Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma", tramite posta certificata, all’indirizzo dgrst@postacert.sanita.it, indicando la denominazione dell’Ente, la sede ed il codice fiscale.

La domanda deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell’Ente, nonché da una dichiarazione che evidenzi l’attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate, per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal Ministero della Salute.

Per eventuali informazioni contattare i numeri telefonici 06 59943808 o 06 59942186. L’Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare l’elenco dei destinatari del 5 per mille sul proprio sito internet entro il 14 maggio 2018.