Fonte www.nonprofitonline.it - Dal 14 febbraio 2018 sono in linea sul sistema Casellario dell’assistenza le nuove categorie di prestazioni introdotte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a integrazione della Tabella 1 allegata al decreto ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza).

Il Casellario dell’assistenza è una banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni sociali erogate da tutti gli enti centrali dello Stato, gli enti locali, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Gli enti devono trasmettere telematicamente all’INPS i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi e delle risorse.
Il Casellario è composto da diverse banche dati: la Banca dati delle prestazioni sociali agevolate (PSA), la Banca dati delle prestazioni sociali (PS) e la Banca dati delle valutazioni multidimensionali (VM).

Le nuove categorie di prestazioni del Casellario dell’assistenza, di seguito riportate, sono state introdotte per rispondere a diverse finalità:

Migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione:


1. delle informazioni sulle prestazioni destinate alla realizzazione di interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 2 del DPCM 27 novembre 2017, ai fini della ripartizione delle risorse nazionali assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2017:


- “FNA-Disabilità gravissime: assistenza domiciliare” (A9.01.01)
- “FNA-Disabilità gravissime: assistenza domiciliare indiretta” (A9.01.02)
- “FNA-Disabilità gravissime: interventi complementari all’assistenza domiciliare” (A9.01.03);


2. delle informazioni sugli interventi e servizi - descritti nell’articolo 5, comma 4, del D.M. 23 novembre 2016, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d) -, erogati a valere sul Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare:


- “Fondo PCD prive del sostegno familiare: percorsi di accompagnamento” (A9.02.01)
- “Fondo PCD prive del sostegno familiare: supporto alla domiciliarità” (A9.02.02)
- “Fondo PCD prive del sostegno familiare: sviluppo competenze” (A9.02.03)
- “Fondo PCD prive del sostegno familiare: permanenza temporanea extra-familiare” (A9.02.04).


Consentire il corretto calcolo del beneficio economico del Reddito di Inclusione (REI) ed evitare erogazioni di prestazioni indebite dalle quali potrebbero derivare possibili ragioni di danno erariale; si è reso necessario distinguere i trattamenti assistenziali individuati dal codice A1.04 “contributi economici a integrazione del reddito familiare” ed erogati quali misure di sostegno economico nell’ambito del progetto personalizzato attivato in favore dei beneficiari del REI, come previsto dall’art. 4, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 147/2017, al fine di non considerarli nel calcolo del beneficio:


- “Contributi economici e integrazioni del reddito familiare stabiliti nell’ambito dei progetti personalizzati SIA/REI” (A9.03.01)

Individuare gli interventi e i servizi erogati a valere sulle risorse del PON Inclusione destinate al finanziamento delle attività previste dal progetto personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare dei beneficiari del SIA e del REI:


- “Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare, finanziato dal PON Inclusione” (A9.04.01)
- “Supporto all’inserimento lavorativo finanziato dal PON Inclusione” (A9.04.02)
- “Interventi per l’integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio, finanziati dal PON Inclusione” (A9.04.03)
- “Servizi di mediazione culturale, finanziati dal PON Inclusione” (A9.04.04)
- “Servizi di mediazione familiare, finanziati dal PON Inclusione” (A9.04.05)
- “Interventi di sostegno alla genitorialità, finanziati dal PON Inclusione” (A9.04.06)
- “Altri interventi e servizi, finanziati dal PON Inclusione” (A9.04.07).


Tali voci dovranno essere utilizzate per compilare i campi relativi alle prestazioni erogate (“2.3.4 – Codice prestazione” e “2.3.5 - Denominazione prestazione” della sezione 3 della Tabella 2 del D.M. 206 del 16 dicembre 2014).
Si precisa infine che per le prestazioni occasionali è obbligatorio trasmettere il campo “Data Erogazione”, mentre per le prestazioni Periodiche il campo ”Data Inizio” (campi chiave).

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito Inps cliccando qui