Fonte www.superabile.it - Le persone con disabilità dei paesi europei ed extracomunitari, regolarmente presenti nel nostro paese, possono usufruire del collocamento obbligatorio al pari dei cittadini italiani. In particolare:

• i cittadini provenienti da stati dell’Unione Europea possono iscriversi se in possesso dei requisiti e dei documenti previsti per i cittadini italiani;

• i cittadini provenienti da stati extra Unione Europea possono iscriversi se in possesso dei requisiti e dei documenti previsti per i cittadini italiani e se titolari di permesso di soggiorno valido e utile ai fini del lavoro (Sentenza Corte Costituzionale n. 454 del 30 dicembre 1998, Circolare Ministero del Lavoro n. 11/1999).

Si sottolinea che l’invalidità dovrà essere accertata dalla apposita commissione operante presso la ASL e che, una eventuale invalidità riconosciuta nel paese di provenienza, non è valida per l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, in quanto, ogni singolo paese dispone di uno specifico sistema di accertamento dell’invalidità e non è possibile una equiparazione.

Per quanto riguarda il collocamento dei cittadini extracomunitari si ricorda che, con sentenza n. 454 del 30/12/1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale del 13/1/1999, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto dei cittadini extracomunitari invalidi civili di iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio disciplinate dalla Legge n. 482/1968, al pari dei cittadini italiani.

Nel frattempo il parlamento italiano ha approvato la legge n. 68/99 che stabilisce “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” abrogativa della legge n. 482/1968. Pertanto, le norme della legge n. 68/99 si applicano anche ai lavoratori stranieri. In proposito si consiglia di consultare le specifiche schede informative relative agli strumenti per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Ci soffermiamo sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 454/98 per la sua particolare importanza. Si ricorda, che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la posizione del Ministero del Lavoro che negava l’accesso degli stranieri extracomunitari al collocamento obbligatorio, rilevandone il contrasto coi principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità dei lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti rispetto ai cittadini italiani. Tali principi, già stabiliti dalla convenzione dell' Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, sono stati successivamente ribaditi dalla legge n. 943/86 (poi abrogata dal Decreto Legislativo n. 286/1998 tranne che per l’art. 3) e, da ultimo, dalla legge n. 40/1998, che prevedono per gli stranieri extracomunitari la garanzia del godimento dei diritti in materia civile in condizioni di piena uguaglianza con i cittadini italiani.

Come commenta la circolare del Ministero del Lavoro n. 11/99, la Corte Costituzionale sostiene che in presenza di una legislazione che garantisce parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani, garanzia ulteriormente ribadita e precisata anche dall'articolo 2, comma 2, del testo unico sull’immigrazione n. 286/1998, sarebbe necessario rinvenire una norma che, esplicitamente o implicitamente, neghi ai lavoratori extracomunitari, in deroga alla piena uguaglianza, il diritto di accesso al collocamento obbligatorio. Tale norma derogatoria non è riscontrabile nell'ordinamento, che anzi attribuisce i benefici della disciplina delle assunzioni obbligatorie agli invalidi civili, "senza alcuna limitazione discendente dalla cittadinanza", con riferimento sia alla definizione di invalido, sia alle cause di esclusione dal beneficio del collocamento, tra le quali non è ricompresa la qualità di straniero. Norme e procedure speciali, nei confronti dei cittadini extracomunitari, riguardano unicamente l'accesso al mercato del lavoro ma, acquisita l'autorizzazione al lavoro, i medesimi lavoratori godono degli identici diritti riconosciuti ai lavoratori italiani.

La circolare ministeriale n. 11/1999 raccomanda agli uffici di accogliere favorevolmente le istanze dei lavoratori extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, dirette all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.