Fonte www.superabile.it - Il regolamento ha definito “le regole comuni” di accesso al trasporto aereo per le persone con disabilità e ridotta mobilità attraverso indicazioni che omogeneizzano i servizi e le procedure offerte ai vari livelli. Per ottemperare agli obiettivi indicati sono state emanate norme e predisposti, negli anni, ulteriori documenti, nazionali ed europei, utili ad indirizzare e chiarire le modalità di applicazione del regolamento. I principi fondamentali a cui si inspira il regolamento sono quelli già dettati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01) che sono:

• nel trasporto aereo le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà e alla non discriminazione;

• la possibilità di accesso al trasporto e non esclusione per la loro disabilità o mancanza di mobilità;

• l’inclusione sociale si realizza non applicando tariffe aggiuntive per l’assistenza.

Gli elementi cardine, che ripercorriamo, intorno al quale è incentrato il regolamento, sono: l’ambito di applicazione, i soggetti coinvolti, le condizioni di accessibilità delle strutture aeroportuali, i servizi offerti e la tutela del passeggero.

Il regolamento si applica in tutti gli aeroporti comunitari e prevede l’assistenza obbligatoria e gratuita per le persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzano voli in partenza, in arrivo o in transito da questi aeroporti (tra gli aeroporti sono compresi anche quelli di Paesi Terzi: Norvegia, Islanda e Svizzera). È applicato, inoltre, ai voli in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario, quando la compagnia aerea che effettua il volo è comunitaria (oppure per compagnie aeree norvegesi, islandesi e svizzere). (nota)

Le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta (PRM E PD) sono coloro la cui mobilità è ridotta a causa di:

• qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea);

• disabilità mentale;

• qualsiasi altra condizione che causi disabilità.

Il regolamento è attuato attraverso il coordinamento di tutti gli attori che partecipano al trasporto aereo della PRM e PD, che sono: gli agenti, agli operatori turistici, i gestori aeroportuali con i loro servizi di assistenza, con il personale e le attrezzature. La sua applicazione presuppone la verifica delle condizioni di accessibilità degli spazi e delle attrezzature, anche al fine di predisporre le informazioni utili al viaggiatore. Questo unitamente alla formazione del personale consente l’erogazione dei servizi in ogni momento del viaggio.

Nello specifico il regolamento elenca gli elementi che creano condizioni utili alla mobilità nel trasporto aereo:

• la realizzazione di soluzioni progettuali che rispondano alle esigenze delle persone con ridotta mobilità, sia negli aeroporti che negli aeromobili;

• le informazioni fornite in formati alternativi accessibili, almeno nelle lingue disponibili per gli altri passeggeri;

• la fornitura di assistenza;

• l’impiego del personale e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli aeromobili.

La mobilità deve essere garantita attraverso la predisposizione di “punti”, ubicati almeno:

• agli ingressi principali del terminal;

• ai banchi di accettazione;

• presso le stazioni ferroviarie, le ferrovie urbane, le metropolitane, gli autobus, i taxi ed i parcheggi.

Presso i punti individuati deve essere assicurata l’accoglienza:

• dal punto di arrivo ad aeromobile;

• dall’aeromobile a punto di partenza dall’aeroporto;

• compreso l’imbarco e lo sbarco.

I servizi devono essere forniti senza ritardi ed interruzioni di servizio sia per le PRM e PD, che per gli altri passeggeri. Il trasporto di una PRM e PD non può essere rifiutato, né nell’accettazione della prenotazione né nell’imbarco. Queste condizioni devono essere garantite, cioè il gestore aeroportuale ed il vettore aereo deve fare ogni ragionevole sforzo, anche quando la persona non effettua la richiesta, come specificato, 48 ore prima del volo.

Le uniche deroghe consentite definite all’articolo 4 del regolamento sono:

a. per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale…

b. se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta Gli obblighi in materia di sicurezza sono riferiti, anche alle condizioni di salute del passeggero, che non devono essere mai causa di pericolo per se o/e per gli altri passeggeri.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC - è l’ente designato dallo Stato italiano, per soprintendere alla adozione del regolamento. ENAC in considerazione della evoluzione normativa intercorsa e degli ulteriori documenti emanati a livello europeo dalla entrata in vigore del regolamento, ha redatto nel 2014 la Circolare Gen - 02A – Applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo – che sostituisce la Circolare Gen - 02 dell’8/07/2008 - Attuazione del REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006 -. Questa era stata redatta con la collaborazione delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e con i rappresentanti del settore fornendo gli strumenti per sensibilizzare sull’argomento ed adottare le disposizioni previste dal regolamento.

Nella Circolare-Gen-02A - sono fornite le Linee guida per la standardizzazione della qualità dei servizi di assistenza e dettagliati i contenuti della la formazione del personale, già introdotti dalla circolare precedente, oltre alla procedura per l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista in caso di violazione del regolamento introdotta dal D.Lgs. 24/2009.

Si segnala sul tema dei diritti dei passeggeri nell’Unione europea l’audit della Corte dei conti europea. Nella azione rientra un sondaggio online, concluso il 28 gennaio 2018, per valutare in quale misura i passeggeri conoscono i propri diritti quando sono in viaggio e per raccogliere informazioni sulle loro esperienze. Lo scopo è produrre per la metà del 2018 una relazione dettagliata sull’argomento utile a valutare come vengono garantiti i diritti di tutti i cittadini europei, verificare come i regolamenti sono stati attuati e come la Commissione europea ha vigilato sulla loro stessa applicazione.

Si ricorda che il compito della Corte dei conti europea è controllare le finanze della Unione europea valutando come vengono impiegate le risorse e quali sono o risultati degli investimenti adottati. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web della Corte dei conti europea https://www.eca.europa.eu/it/Pages/ecadefault.aspx Ed il sito web della Unione europea https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_it#cosa_fa_la_corte_dei_conti_europea?

Nel sito web di ENAC è presente una specifica sezione dedicata ai passeggeri con disabilità e ridotta mobilità, con la raccolta dei documenti di riferimento: www.enac.gov.it

(nota) L’indicazione sui Paesi Terzi è tratta da: Brochure “ I diritti nelle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo” Ed. agosto 2016 in: www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Passeggeri_con_disabilit-13-_o_a_mobilit-13-_ridotta/index.html

30 gennaio 2018