Disabili.com - Il 19 settembre scorso, la sentenza n. 1367 del TAR Toscana si è pronunciata sulla questione del numero di iscritti per classe in presenza di situazioni di disabilità, riaffermando il limite di 20 alunni, già previsto dalle norme.

Il ricorso al TAR - Il ricorso è stato presentato dai genitori di un alunno di prima classe del Liceo Linguistico, formata da 31 ragazzi, di cui due con disabilità. L'art. 5 co. 2 del DPR n. 81/09 stabilisce infatti che le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni. La deroga, prevista dallo stesso DPR all'art. 4, non può essere superiore al 10%. Pur volendo applicare le disposizioni previste da essa, dunque, si giungerebbe al numero massimo di 22 alunni. Il ragazzo, invece, era stato inserito in una classe iniziale composta da ben trentuno alunni, tra l'altro con la presenza di un altro alunno con disabilità, senza che l'amministrazione scolastica avesse in alcun modo documentato l'esistenza delle condizioni per la deroga al contingente numerico indicato dalla norma. La percentuale prevista dalla deroga, del resto, era stata abbondantemente superata.

Il ricorso presentato dalla famiglia, dunque, è stato accolto dal tribunale amministrativo.

La sentenza e i diritti violati - La sentenza si è basata sulle motivazioni dei ricorrenti, che hanno evidenziato non solo la violazione del DPR 81/09, ma anche delle fonti costituzionali e del dettato della L. 104/92: l'inserimento all'interno di una classe di trentuno alunni, di cui due con disabilità grave, viola di fatto il diritto costituzionale all'istruzione e all'integrazione scolastica. L'eccessivo affollamento della classe mina, infatti, il corretto svolgimento della didattica ed è foriero di effetti negativi sull'inclusione scolastica. In essa si fa riferimento al diritto all'educazione delle persone con disabilità, sancito dall'art. 38 della Costituzione ed alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la L. n. 18/09. Non solo: il riconoscimento dell'esistenza di margini di discrezionalità del legislatore, chiarisce la sentenza, trova il limite del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, come affermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10.

Quest'ultima, ricordiamo, afferma la centralità del diritto all'istruzione, l'illegittimità costituzionale di un limite massimo al numero dei docenti di sostegno ed il diritto ad assumere docenti in deroga, in presenza di situazioni di disabilità grave.

La sentenza ha riaffermato l'obiettivo primario della massima tutela possibile degli interessati all'istruzione e all'integrazione nella classe e nel gruppo scolastico, definendolo un diritto che assume natura individuale e sociale, dal momento che l'istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale.

Il TAR, infine, ha condannato le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3000, oltre agli accessori.

Riteniamo si tratti di una sentenza importante, che potrebbe essere utile a tutte le famiglie i cui figli in situazione di disabilità siano iscritti in classi troppo numerose per poter garantire loro il diritto all'istruzione. 

 

04 novembre 2016