SuperAbile.it - L'obiettivo è comune: "prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili". Le proposte per raggiungerlo sono ben 12, presentate da deputati di diversi schieramenti e ora raccolte in un testo unificato, adottato come testo base della discussione. Discussione che proprio in questi giorni si sta svolgendo, presso le commissioni interessate della Camera: la I (Affari costituzionali) e la XI (Lavoro). Del tema si parla già da tempo, le prime proposte risalgono al 2013, le ultime a pochi mesi fa. Un tema cruciale, che torna alla ribalta ogni volta che - sempre più spesso - i media rendono noti casi di violenze e abusi all'interno di strutture educative o socio-sanitarie che dovrebbero proteggere e tutelare chi è più vulnerabile (bambini, anziani, disabili), ma che di fatto si trasformano a volte in luoghi segreganti, in cui anche i basilari diritti umani vengono violati.

Così, parallelamente a una necessaria riflessione sull'origine della violenza ai danni del più debole, la politica prova a giocare la sua parte, mettendo mano alle 12 proposte di legge che cercano di individuare misure di prevenzione e contrasto. Quello che oggi è in discussione, in sede referente, alle due commissioni della Camera, è un testo unificato che prova a far sintesi e denominatore comune. Proviamo ad esaminarlo articolo per articolo, nel momento in cui già si levano le critiche di alcune associazioni - come la Fish - e si prevede che altre - sindacati in testa - si leveranno una volta che la legge vedrà la luce.

Finalità e destinatari. L'articolo 1 contiene individua, come "finalità", da una lato la prevenzione e il contrasto dei reati in danno di bambini, anziani e disabili, rispettivamente negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture sanitarie e socio-sanitare residenziali o semiresidenziali. Altro obiettivo è "favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati".

Formazione e requisiti di idoneità psico-attitudinale. L'articolo 2 prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, "un decreto legislativo in materia di valutazione attitudinale nell'accesso alla professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale delle strutture". Formazione e valutazione, quindi, per gli operatori chiamata a svolgere questo delicato compito. Ma come? Il testo individua alcuni "principi direttivi", come "il possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale", la verifica della sussistenza dei requisiti stessi, sia al momento dell'assunzione, sia a cadenza periodica, "anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità". Fondamentali sono poi i "percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori , che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali". Si precisa che "all'attuazione della delega si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Formazione e valutazione, in altre parole, dovranno essere programmate e realizzate senza un investimento di risorse aggiuntive.

Videosorveglianza, accordi collettivi e privacy. L'articolo 3 è quello che contiene la principale e più discussa novità in materia: "l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Tecnicamente, all'interno delle strutture "possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica". Da notare che si tratta di una possibilità e non di un obbligo. Le immagini potranno essere visionate solo dal pubblico ministero e, su sua delega, dalla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture, anche a seguito di denunce. E' prevista anche una procedura d' urgenza, per cui la polizia giudiziaria può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico ministero. Per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, però, è necessario un precedente "accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali". Laddove l'accordo non ci sia, i sistemi possono comunque essere installati su autorizzazione della sede territoriale o nazionale dell'Ispettorato del lavoro. Inoltre, la presenza dei sistemi di videosorveglianza deve essere "adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata. Spetterà al Garante per la protezione dei dati personali definire, con proprio provvedimento, "gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi".

Monitoraggio e relazione. L'articolo 4 prevede la trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione dal Governo alle Camere sull'attuazione della legge, per dar conto "anche dei dati rilevati dal ministero della Giustizia e dal ministero dell'Interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

Le risorse. L'ultimo articolo ribadisce che "le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

 

18 ottobre 2016