Il 1 dicembre è entrato in vigore il Trattato di Lisbona che dà un nuovo assetto, più snello, democratico e unitario all'Unione Europea.
Nell'ottica di approfondire il tema, per capire come alcuni dei cambiamenti incideranno sulla promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, Anffas Onlus ha avviato un approfondimento che mira a comparare le diverse istituzioni atte a ciò (nazionali, europee ed internazionali) e come si inseriranno le disposizioni contenute nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e nel suo Protocollo Opzionale, a partire dalla creazione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di prossima istituzione presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Per agevolare la lettura, è stato predisposto uno schema che Vi invitiamo a consultare scaricandolo qui)

Cominciamo a vedere, intanto, le principali novità introdotte dal Trattato di Lisbona.

Personalità giuridica unitaria
Dal 1 dicembre, la Comunità Europea è stata sostituita dall'Unione Europea. Il Trattato sull'Unione Europea mantiene la stessa denominazione mentre quello che istituisce la Comunità Europea si chiamerà Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Grazie a questo passaggio, l'Unione Europea ha potuto ratificare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (leggi l'articolo). È necessario specificare, però, che la ratifica (solo della Convenzione, non del suo Protocollo Opzionale) avrà effetto nel momento in cui verrà depositata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, cosa che la Commissione fa sapere, intende fare solo dopo che tutti gli Stati Membri dell'Unione l'avranno ratificata (ad oggi 15 su 27 lo hanno fatto).

Un Presidente del Consiglio Europeo
È stata creata una nuova figura politica permanente, cioè il Presidente del Consiglio Europeo. Compito principale è quello di agevolare i lavori del Consiglio dell'Unione Europea e facilitarne il consenso. Egli assicurerà la rappresentazione esterna dell'Unione Europea per le questioni relative la politica estera comune e di sicurezza. Il Presidente eletto è l'ex primo ministro belga Van Rompuy.

Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e di Sicurezza
Questa figura avrà tre funzioni riunisce le competenze in precedenza attribuite all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ed al membro della Commissione europea responsabile per le Relazioni Esterne (cd. "doppio cappello"), assumendo il ruolo di vicepresidente della Commissione.
Per ciò che attiene la PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune), avrà la funzione di rappresentanza del Consiglio dell'Unione Europea per la materia, di dirigenza della stessa e rappresenterà l?unione nei fora internazionali, stabilendo quindi uno stop alla rotazione semestrale della Presidenza del Consiglio dell'UE (che però rimane per il Consiglio dei Ministri dell'UE).
È stata eletta quale Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e di Sicurezza, Catherine Ashton.

Servizio europeo per l'azione esterna (assiste l'alto rappresentante nell'esercizio delle sue funzioni)
Il ministro degli Affari esteri avrà l'incarico di dirigere un servizio diplomatico costituito da delegazioni presenti in quasi 125 paesi. Il testo della Costituzione contempla la creazione di un servizio europeo per l'azione esterna che affiancherà il ministro nell'esercizio delle sue funzioni. Esso è costituito da funzionari provenienti da servizi competenti del segretariato generale del Consiglio dei ministri e della Commissione e da personale distaccato di servizi diplomatici nazionali, e agisce in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri. Da tale servizio proviene anche il personale da destinare alle delegazioni dell'UE operanti nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Doppia maggioranza (maggioranza qualificata) nel Consiglio
Fino ad ora, quando il Consiglio doveva votare a maggioranza qualificata, il numero dei voti attribuiti ad ogni Stato Membro erano stabiliti dal Trattato stesso (applicando un range che va da 29 voti per ognuno dei 4 stati più grandi dell'Unione fino ad arrivare a 3 per i più piccoli). Questo sistema sarà valido fino al 2014, momento in cui la definizione di maggioranza qualificata attraverso la quale il Consiglio adotterà la maggior parte dei suoi atti, sarà diversa: sarà introdotta una maggioranza doppia così che, per poter essere adottato, un atto dovrà avere l'approvazione almeno del 55% degli Stati Membri (es. 15 stati su 27) rappresentante almeno il 65% della popolazione dell'UE. È comunque previsto un periodo di passaggio tra il 2014 ed il 2017 in cui gli Stati potranno chiedere che venga mantenuto l'attuale sistema di votazione piuttosto che quello a doppia maggioranza. A livello del Consiglio dei Ministri, il voto a maggioranza qualificata si sostituirà più spesso al voto unanime; ciò permetterà di accelerare l'adozione dei provvedimenti rendendoli quindi più efficaci. Per contro, il voto all'unanimità verrà mantenuto per questioni politiche di grande importanza quali la fiscalità e la difesa.

Codecisione (rafforzamento del Parlamento Europeo)
La "procedura legislativa ordinaria" sarà la codecisione con il Parlamento, con una maggioranza qualificata del Consiglio. Questa procedura è stata estesa a circa 40 temi, il più importante dei quali è quello della "giustizia e affari interni". Per atri temi quali tasse, sicurezza sociale, politica estera, difesa, cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sarà obbligatoria la maggioranza del Consiglio.

Rafforzamento dei Parlamenti Nazionali
I parlamenti nazionali avranno 8 settimane di tempo per esaminare le bozze di atti legislativi Europei. Se un terzo di essi (un quarto in ambito di giustizia e affari interni) si oppongono, la Commissione è obbligata a riformularle. Inoltre, se più della metà di tutti i parlamenti nazionali si oppongono ad un atto soggetto alla procedura di codecisione, il legislatore Europeo (la maggioranza del Parlamento Europeo o il 55% dei voti del Consiglio) deve decidere se proseguire o meno con il processo legislativo. I Parlamenti Nazionali possono inoltre portare un caso dinanzi alla Corte Europea di Giustizia se ritengono che un atto legislativo sia contrario al principio di sussidiarietà.

Democrazia partecipativa
Con il Trattato di Lisbona, si dà la possibilità ai cittadini di richiedere direttamente che la Commissione avanzi una proposta legislativa, previa la raccolta di un milione di firme (su una popolazione comunitaria di circa 500 milioni di abitanti).

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE (1)
Pur non essendo inclusa nel nuovo Trattato, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata solennemente a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e è stato attribuito lo stesso valore giuridico vincolante: un articolo del nuovo Trattato, infatti, ne fa riferimento esplicito. Regno Unito e Repubblica Ceca hanno deciso di utilizzare la clausola di opt-out che consente loro di non applicare la Carta sul loro territorio nazionale.

L'Unione vede potenziata la sua capacità d'azione, grazie a nuove basi giuridiche in materia di energia, sanità e protezione civile. Sono inoltre previste nuove disposizioni concernenti i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la coesione territoriale, lo spazio, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa
Protezione civile
Il trattato di Lisbona intende facilitare, all'interno dell'UE, la prevenzione e la protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo. Una nuova base giuridica consente di sostenere le azioni intraprese in questo campo dai paesi dell'UE e di promuovere la cooperazione operativa. Inondazioni e incendi, i primi segni visibili dei cambiamenti climatici, cominciano a colpire l'Europa e la cooperazione tra gli Stati membri è più che mai necessaria.
Salute
Il benessere dei cittadini europei è uno degli aspetti principali del trattato di Lisbona, che sviluppa infatti ulteriormente le politiche sanitarie. Il trattato prevede la possibilità di introdurre misure volte direttamente a tutelare la salute dei cittadini, ad esempio in relazione al tabacco e all'abuso di alcol. Per aumentare la protezione dei pazienti, l'UE può fissare norme per i medicinali e i dispositivi medici. Infine, il trattato incentiva gli Stati membri a predisporre misure di sorveglianza e di allarme contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come l'influenza aviaria. Qualora tali minacce diventassero reali, i paesi dell'UE saranno in grado di mobilitare tutte le loro risorse in maniera coerente ed efficiente.

Cooperazione tra gli Stati membri nel settore sociale (articolo III-213)
A questa disposizione - che prevede che la Commissione incoraggi la cooperazione tra gli Stati membri nel settore - è stato aggiunto che l'azione della Commissione può tradursi in iniziative connesse con la nozione di metodo di coordinamento aperto (definizione di orientamenti e indicatori, organizzazione di scambi di migliori pratiche, controllo e valutazione periodici) (2). È anche previsto che sia informato il Parlamento europeo. Una dichiarazione allegata all'atto finale sottolinea che tali iniziative sono di natura complementare rispetto alle responsabilità delle autorità nazionali e non sono finalizzate ad armonizzare i sistemi nazionali.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea non è da confondere con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, strumento di protezione e tutela dei diritti umani del Consiglio d'Europa che, lo ricordiamo, è un organismo internazionale a sé, composto da 47 stati membri (inclusa la Russia), all'interno del quale agisce la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

14 dicembre 2009


(1)Carta dei diritti fondamentali dell'UE
Articolo 26
Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

(2) Metodo di coordinamento aperto
Il metodo di coordinamento aperto è stato creato nel quadro della politica dell'occupazione e del processo di Lussemburgo. Esso è stato definito quale strumento della strategia di Lisbona (2000).
Il metodo di coordinamento aperto fornisce un nuovo quadro di cooperazione tra gli Stati membri per far convergere le politiche nazionali al fine di realizzare certi obiettivi comuni. Contestualmente a questo metodo intergovernativo gli Stati membri sono valutati da altri Stati membri («peer pressure») e la Commissione si limita a svolgere un ruolo di sorveglianza. Il Parlamento europeo e la Corte di giustizia sono quasi completamente estranei al processo del metodo di coordinamento aperto.
Il metodo di coordinamento aperto funziona in ambiti che rientrano nella competenza degli Stati membri quali l'occupazione, la protezione sociale, l'inclusione sociale, l'istruzione, la gioventù e la formazione.
Esso si basa essenzialmente su:
identificazione e definizione congiunta di obiettivi da raggiungere (adottati dal Consiglio);
strumenti di misura definiti congiuntamente (statistiche, indicatori, linee guida);
il « benchmarking » vale a dire l'analisi comparativa dei risultati degli Stati membri e lo scambio di pratiche ottimali (sorveglianza effettuata dalla Commissione). A seconda dei diversi ambiti il metodo di coordinamento aperto comporta misure dette di « soft law » che sono più o meno vincolanti per gli Stati membri, ma che non si configurano mai in forma di direttive, di regolamenti o di decisioni. Ad esempio, nel quadro della strategia di Lisbona, il metodo di coordinamento aperto impone agli Stati membri di elaborare piani di riforma nazionali e di trasmetterli alla Commissione. La politica delle gioventù invece non è corredata di obiettivi quantificati e la realizzazione degli obiettivi, a discrezione degli Stati membri, non è neanch'essa oggetto di piani d'azione nazionali coordinati a livello europeo.