Da anni sosteniamo in questo sito che l'ovovia - quella cabina
che percorrerà il Ponte della Costituzione sul Canal Grande di Venezia,
trasportando carrozzine e persone con mobilità ridotta - non farà cessare la
discriminazione. E anche la FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell'Handicap) lo ha sempre sostenuto con forza, affiancando una serie di
vertenze legali. E tuttavia il Tribunale Civile di Milano rigetta il ricorso
presentato da un cittadino con disabilità, sostenendo sostanzialmente proprio il
contrario, con argomentazioni ritenute esse stesse «un esempio di
discriminazione» dalla FISH.
Stiamo cercando di far capire a tutti che
l'ovovia non renderà accessibile quel ponte: questo il titolo del nostro più
recente contributo sul Ponte della Costituzione di Venezia (lo si legga
cliccando qui), la discussa opera progettata dal celebre architetto spagnolo
Santiago Calatrava. Un testo dove avevamo riferito dei più recenti sviluppi
riguardanti in particolare proprio l'ovovia, ovvero quella sorta di cabina che
dovrebbe percorrere la struttura sul Canal Grande di Venezia, trasportando
carrozzine e persone con ridotta mobilità.
«Una pezza posticcia», l'aveva
definita in quell'occasione Giulio Nardone, presidente dell'Associazione
Disabili Visivi (ADV), a nome della FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap) e in ogni caso un intervento che non sanerà
minimamente la discriminazione presente in un'opera di architettura
contemporanea famosa in tutto il mondo, ma "nata come inaccessibile".
Si
tratta di un concetto alla base anche di alcune vertenze legali sostenute dalla
stessa FISH, come il ricorso per violazione della Legge 67/06 (Misure per la
tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni),
presentato al Tribunale Civile di Milano dall'avvocato Domenico Molinero,
persona con disabilità.
Ebbene, tali argomentazioni non sono state per nulla
recepite dallo stesso Tribunale Civile di Milano, che in una recente Ordinanza
(la si legga integralmente cliccando qui) ha respinto il ricorso dell'avvocato
Molinero, il quale aveva chiesto che il nuovo ponte sul Canal Grande a Venezia
fosse dichiarato inagibile, almeno fino a quando non fosse stata assicurata la
possibilità di accedere liberamente alla sommità pianeggiante della struttura,
in quanto i cento gradini di essa impediscono alla sua carrozzina di percorrerlo
e lo discriminano rispetto a chi non ha problemi di mobilità.
Significativa
in tal senso la conclusione del provvedimento firmato dal giudice Serena
Baccolini, che capovolge in sostanza quanto da noi sempre sostenuto su queste
colonne. «Il dispositivo traslante [l'ovovia, N.d.R.] in fase di esecuzione - si
legge infatti nel provvedimento - risulta assolvere all'esigenza di consentire
ai diversamente abili nelle condizioni del ricorrente la diretta accessibilità
al Ponte della Costituzione colmando, con una soluzione rispettosa della loro
dignità, gli svantaggi riconducibili a tale condizione così da ristabilire
l'uguaglianza con i soggetti che autonomamente possono accedere alla struttura
ed evitare in concreto discriminazioni».
Tali argomentazioni vengono
decisamente rigettate dalla FISH che, con il conforto del proprio Ufficio
Legale, le ritiene «non conformi alla situazione reale e distorsive rispetto
alla lettera e allo spirito della normativa vigente».
«Questa Ordinanza -
commenta in particolare il presidente della Federazione Pietro Barbieri - è essa
stessa un esempio di discriminazione, in quanto conferma la sopravvivenza di
quelle barriere mentali che ostacolano una vera e compiuta inclusione sociale
alla pari di quelle fisiche. Considerare infatti, come fa il giudice, la
famigerata ovovia come un sistema alternativo che sana l'inaccessibilità del
ponte, contrasta oltretutto con le caratteristiche tecniche del sistema stesso,
che impongono una percorrenza della durata di 15 minuti o addirittura di
mezz'ora,a seconda che la cabina si trovi da una parte o dall'altra del canale».
«Né va mai dimenticato - conclude Barbieri - che questa sorta di esposizione
a una moderna, anche se tecnologica, "berlina", lungi dal favorire "le relazioni
sociali e la fruizione ambientale", come stabilito dall'Ordinanza, isola e
ghettizza il disabile e viola apertamente e sfrontatamente il principio
fondamentale della Progettazione Universale (Universal Design)». (S.B.)
7 ottobre 2009