articolo tratto da www.handylex.org

Le persone con disabilità che godono di agevolazioni fiscali sull'acquisto di un veicolo destinato al loro trasporto, non possono nuovamente accedere all'IVA agevolata e alla detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta prima che siano trascorsi quattro anni.

Per l'IVA è ammessa una deroga nel caso in cui il veicolo venga distrutto prima dei quattro anni e cancellato dal pubblico registro automobilistico. Per l'IRPEF è ammessa una deroga solo anche nel caso in cui il veicolo venga rubato e non più ritrovato. La spesa detraibile in questo caso è defalcata dal rimborso assicurativo.

Misure antielusive
Nel 2006, tuttavia, sono state introdotte nuove misure antielusive.
L'articolo 1 comma 36 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che: in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Pertanto fino ai due anni se si cede il veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo), si devono restituire i benefici ottenuti, e fino ai quattro anni non si può comunque accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali.

La risoluzione
La risoluzione n. 136/E dell'Agenzia delle Entrate (28 maggio 2009) chiarisce un dubbio applicativo finora oggetto di diverse interpretazioni: nel caso di decesso del disabile prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, gli eredi devono pagare la differenza fra l'IVA agevolata (4%) e quella ordinaria (20%)?

A parere dell'Agenzia delle Entrate, l'accettazione dell'eredità di un "veicolo agevolato" non rientra fra gli intenti antielusivi previsti dal Legislatore, nemmeno se l'erede decide di rivendere quel veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto.
Pertanto l'erede non deve pagare la differenza (16%) di IVA né rimborsare le detrazioni IRPEF. Si ricorda, invece, che l'esenzione dal pagamento del bollo auto decade al decesso del disabile per la mancanza del requisito soggettivo.

Per maggiori informazioni
Consulta il testo della Risoluzione

(21 giugno 2009)