Fonte www.nonprofitonline.it - Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate e agli uffici territoriali del Coni. La scadenza è fissata al 30 giugno p.v.

Di seguito i dettagli

ENTI DEL VOLONTARIATO: presentazione della dichiarazione sostitutiva

I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato devono spedire entro il 30 giugno 2015 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2015” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: presentazione della dichiarazione sostitutiva

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire entro il 30 giugno 2015 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva.

Attenzione. La procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione: il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Per maggiori informazioni

http://www.agenziaentrate.gov.it

23 giugno 2015