Fonte www.nonprofitonline.it - Il 12 marzo 2015, in Commissione Finanze della Camera, è stata presentata un’interrogazione parlamentare circa l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pa da parte degli enti non proft che, non essendo titolari di partita Iva, non emettono fatture ma semplici note di debito verso la Pubblica amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, ecc.).

I dubbi riguardano quegli operatori che, non essendo tenuti a emettere fattura, neppure in formato cartaceo, rischiano di vedersi negati i pagamenti a causa del blocco del file da parte del Sistema di Interscambio (Sdi) dei documenti verso la pubblica amministrazione, che non riconosce l'identificativo Iva del fornitore che ne è sprovvisto e non accetta documenti diversi dalle fatture.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Enrico Zanetti, con risposta n. 5-05002 (di seguito disponibile), ha specificato che gli enti non profit privi di partita Iva non sono tenuti ad emettere fatture elettroniche nei confronti della Pa. Il Ministro ha ribadito che l’obbligo decorre, dal prossimo 31 marzo, per tutti quei soggetti Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore delle Pa e degli enti pubblici e che sono obbligati non soltanto ad emettere ma anche a trasmettere, conservare e archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica.

Non sono, invece, tenuti all’adempimento coloro che non hanno obblighi di fatturazione verso la Pa. La fatturazione elettronica, infatti, non è altro che un modalità diversa di emissione della fattura, e non cambia il novero degli obbligati proprio perché non incide sui presupposti per l'emissione della fattura stessa previsti in base alle regole del sistema Iva.

Fra questi, vi è quello della soggettività passiva che non è verificata in capo agli enti in questione, i quali, pertanto, potranno continuare a emettere note di debito in forma cartacea per documentare le somme percepite in base a convenzioni con la Pa.

Pertanto, tutti coloro che prima del 6 giugno 2014 (data di avvio del programma di fatturazione elettronica) non erano tenuti ad emettere fatture nei confronti della Pubblica amministrazione in base alla normativa vigente, ne restano esclusi anche dopo tale data e potranno, così, continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la Pa tramite l’emissione di note di debito in forma cartacea.

Dal 31 marzo l'obbligo di fatturazione elettronica, già in vigore dal 6 giugno 2014 per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, sarà esteso a tutte le altre amministrazioni. Il suddetto termine, originariamente previsto per il 6 giugno 2015, con esclusione delle amministrazioni locali, è stato anticipato per effetto dell'articolo 25, comma 1, del Dl 66/2014.

Quest'ultima norma ha anche anticipato alla medesima data (31 marzo 2015) l'applicazione della disciplina in esame alle amministrazioni locali.

Tali sarebbero, secondo le indicazioni fornite con la recente circolare del ministero dell'Economia n. 1/DF del 9 marzo scorso, le amministrazioni individuate nell'elenco Istat pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno.

Ecco in sintesi le classi di pubbliche amministrazioni e le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica:

- tutte le amministrazioni, su base volontaria e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori: 6 dicembre 2013

- Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco ISTAT: 6 giugno 2014

- Tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell'elenco ISTAT: 31 marzo 2015.

Per approfondire

www.eutekne.info

www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

www.fiscoetasse.com

www.edotto.com

Question time n. 5-05002, 12 marzo 2015, Ministero dell'Economia e delle Finanze

16 marzo 2015