Articolo pubblicato sul sito di HandyLex dal titolo: "Permessi e coppie di fatto: Ordinanza della Consulta"

Da più parti in questi anni, si è invocata una modificazione legislativa che consenta l'estensione della concessione dei permessi lavorativi (Legge 104/1992) e dei congedi retribuiti di due anni, anche per le coppie di fatto, cioè per chi vive more uxorio senza aver formalizzato la propria unione stabile.
Il caso
Nell'aprile del 2008 il Tribunale di Savona (giudice del lavoro) ha finalmente sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del permesso mensile retribuito, riservandolo in via esclusiva ai parenti ed affini entro il terzo grado del disabile.
L'esito
La Corte Costituzionale si è espressa sul caso specifico, rigettando il dubbio di legittimità costituzionale con Ordinanza n. 35 del 26 gennaio 2009. Al di là della delusione, vanno lette con attenzione le premesse utili ad una eventuale successiva azione. La Consulta infatti annota alcuni rilievi interessanti: il Tribunale di Savona ha omesso di fornire ulteriori precisazioni circa la consistenza del nucleo familiare del disabile e di riferire se questi abbia parenti o affini entro il terzo grado conviventi ed idonei a provvedere alla sua assistenza ed a garantirgli il diritto alla salute. Inoltre non ha adeguatamente motivato in merito all'asserita violazione degli articoli 2 e 32 della Corte Costituzionale. Infine, la carente descrizione del caso rappresenta un difetto di motivazione e preclude l'esame nel merito della presente questione di legittimità costituzionale.
Nella sostanza: se il Tribunale avesse motivato ed argomentato più approfonditamente il caso e il dubbio di legittimità costituzionale, l'esito sarebbe stato diverso, vista anche la dimostrata sensibilità ed attenzione della Corte su tali aspetti.
Il dibattimento
Annotiamo a margine che nel dibattimento è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale fosse dichiarata infondata.
Segnaliamo anche che secondo l'INPS, pure intervenuta in giudizio, l'esclusione dei conviventi more uxorio dall'elenco dei soggetti beneficiari dei permessi retribuiti troverebbe una ragionevole giustificazione nel fatto che detto beneficio deve essere riconosciuto «a categorie di persone legate da solidi e certi legami familiari che non possono essere che quelli derivanti dall'appartenere alla cerchia dei familiari legittimi».

(2 marzo 2009)