Fonte www.superabile.it - Stabilito il diritto al rimborso di assistenza indiretta a una persona con disabilità grave. Il caso è quello di una persona con malattia rara, e conseguente disabilità grave, che ha dovuto recarsi, con un accompagnatore, in un centro specializzato fuori regione perché il Piemonte, dove risiede, non ne ha uno.

Il giudice di pace di Torino ha condannato con una sentenza dello scorso aprile la Regione e la Asl di residenza a rifondere le spese di vitto e alloggio per l'accompagnatore necessario data la gravità delle condizioni della persona con disabilità, fondando la sua decisione sull'articolo 32 della Costituzione che prevede il diritto alla salute come costituzionalmente garantito e sul fatto che il diritto alle cure mediche per le malattie rare deve essere assicurato dalla costituzione di appositi centri specializzati a livello regionale e nazionale.

Dato che un centro specializzato per la cura della malattia dell'interessato non è presente in Piemonte, la normativa gli consente di recarsi fuori regione o anche all'estero, in caso di mancanza di centri specializzati a livello nazionale, ottenendo il rimborso delle spese per l'accompagnatore così come previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 1989, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del primo dicembre 2000 e dall'Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2003.

L'attore ha dimostrato che le spese di trasporto e vitto e alloggio per accompagnare la persona con disabilità più di una volta al centro specializzato fuori regione sono molto più basse di quelle che potrebbero essere autorizzate se l'interessato avesse chiesto di recarsi all'estero. Di conseguenza, il giudice di pace ha condannato Regione e Asl al rimborso sulla base dell'articolo 113 del Codice di procedura civile.

15 luglio 2014