Di concerto e su indicazione di Anffas Onlus Nazionale, il Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio "La rosa blu" informa che il prossimo 6 Aprile entrerà in vigore il D.Lgs. n. 39 emanato il 4 Marzo u.s. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del nr. 68 del 22/03/2014) in attuazione della direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Infatti, tale decreto, all'articolo 2 prevede che il datore di lavoro che intende impiegare un collaboratore/dipendente/volontario per lo svolgimento di attività professionali organizzate che comportino contatti diretti e continuativi con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, cioè tutti i reati di pornografia, prostituzione, adescamento e violenza ai danni di minori.

I datori di lavoro che non adempiono a tale obbligo sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 (vd articolo 2).

La richiesta del certificato penale, da parte del collaboratore/dipendente/volontario, va fatta secondo l'apposito modulo (qui disponibile) a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell'interessato.

Per maggiori approfondimenti si consiglia di consultare il Ministero della Giustizia al seguente link: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_list.wp?uid=gmap.

La richiesta del certificato ha validità 6 mesi e richiede una marca da bollo da 16 euro, a cui vanno aggiunti una marca per diritti da 3,54 euro oppure da 7,08 euro nel caso si richiede il certificato con urgenza.

In data 03 Aprile, il Ministero della Giustizia ha emanato due note esplicative, che disponibili cliccando qui e qui dove chiariscono alcuni aspetti fondamentali di tale adempimento.

Nella prima nota si evidenzia che:

l'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro. Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell'articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al "datore di lavoro", espressione questa che non lascia margini di dubbio nell'individuazione dell'ambito di operatività delle nuove disposizioni.

Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di "datore di lavoro". Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.

Mentre nella seconda nota viene specificato che:

in ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Per l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell'organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.

Si evidenziano ed approfondiscono di seguito alcuni passaggi dei documenti emanati dal Ministero della Giustizia in merito all'interpretazione se tale obbligo va effettuato per i soli nuovi assunti e se deve essere presentato dal datore di lavoro la relativa richiesta di certificato.

Le note esplicative indicano che:

il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile –, prescrive che il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori" deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, "al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Pertanto alla luce di quanto sopra evidenziato sottolineato, tale obbligo risulterebbe per i soli nuovi assunti.

Inoltre, per quanto riguarda la richiesta del certificato, il D.lgs all'art. 25 bis all'articolo 1, specifica che:

il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

Pertanto alla luce di quanto sottolineato ed in base al modello 3BIS, predisposto dal Ministero della Giustizia, il datore di lavoro deve provvedere alla relativa richiesta, previo consenso del dipendente/collaboratore (in tal caso il dipendente ha l'obbligo di dare il consenso altrimenti non mette nelle condizioni il datore di lavoro di adempiere ad un preciso obbligo).

Su tale punto il Ministero della Giustizia non specifica se il costo della richiesta rimane a carico del datore di lavoro (per i soli di diritti di segreteria, in quanto per il pagamento dell'imposta di bollo si può richiedere l'esenzione in virtù della qualifica di ONLUS) o se debba essere a carico del dipendente/collaboratore.

Le affermazioni di cui sopra, oltre ad essere desunte dalla lettura del Dlgs, della Circolare Ministeriale e relative note esplicative, sono state confermate, telefonicamente, dal servizio di help desk, al numero telefonico 06/97996200.

Il Consorzio sta valutando l'ipotesi di inviare apposita istanza di interpello al Ministero della Giustizia, al fine di ottenere ulteriore conferma di quanto sopra.

Qui è possibile scaricare i comunicati stampa del Forum del Terzo Settore sull'argomento

Saranno comunicati ulteriori informazioni rispetto ad eventuali proroghe e/o aggiornamenti

Per approfondire

Leggi l'articolo "Certificato penale, la vittoria del volontariato"

Leggi l'articolo "Ancora sul nuovo obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale"

04 aprile 2014