Fonte www.personecondisabilita.it - Una nuova condanna per il Miur e la Provincia di Milano è stata emessa lo scorso 25 ottobre dal TAR Lombardia per per non aver garantito ad Anna (nome di fantasia), studentessa milanese con sindrome di Down, un adeguato numero di ore di sostegno.

In base a quanto stabilito dalla sentenza, il Ministero e la Provincia dovranno assicurare ad Anna il numero di ore di assistenza stabilito nel suo Progetto educativo individualizzato (Pei) "nei successivi anni scolastici sino all'approvazione del nuovo piano educativo individualizzato".

Nel settembre 2012 Anna ha iniziato la prima superiore presso un istituto professionale in provincia di Milano. Ma per stare in classe con i suoi compagni, avrebbe avuto bisogno di un insegnante di sostegno per 18 ore la settimana e di altre dieci ore settimanali di assistenza "ad personam". Eppure, nonostante quanto stabilito dal Pei, durante l'anno scolastico 2012-2013 Anna non ha potuto usufruire di tutte le ore di sostegno di cui aveva bisogno e che le erano state riconosciute: solo 13 ore di sostegno a fronte delle 18 di cui avrebbe avuto bisogno. Da "diluire" in una settimana scolastica lunga ben 32 ore all'interno di una classe dove era presente anche un altro ragazzo con disabilità.

Per questo motivo i suoi genitori, nel dicembre 2012, si sono rivolti al Tar della Lombardia per vedere riconosciuti i diritti di Anna e chiedendo inoltre "la condanna (...) al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla mancata assegnazione delle figure citate per un numero di ore adeguato alle sue necessità".

"Si tratta di un altro importante ed interessante precedente che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui il criterio di assegnazione delle ore di sostegno e delle ore di assistenza ad personam deve essere solo quello delle effettive esigenze dell'alunno", commenta l'avvocato Gaetano De Luca del servizio legale Ledha. Ancora una volta, il Tar ha evidenziato come le figure dell'insegnante di sostegno e dell'assistente ad personam siano dei concreti strumenti di attuazione di un diritto fondamentale dell'individuo: il diritto allo studio.

"L'amministrazione scolastica non può scegliere se e in che misura assegnare un insegnante di sostegno sulla base della disponibilità di insegnanti e di contingenze economiche-finanziarie - sottolinea l'avvocato De Luca -. Ma deve fornire tale servizio in base alle effettive esigenze dello studente con disabilità".

"Si tratta dell'ennesima sconfitta giudiziaria dell'amministrazione scolastica - conclude De Luca -. Che anziché mettere in campo un sistema organizzativo tale da rispondere in maniera efficace alle esigenze degli alunni con disabilità sin dall'inizio dell'anno, preferisce costringere le famiglie alle vie giudiziali e aspettare un provvedimento di un Tribunale. Addossandosi inoltre il costo delle spese legali dei propri avvocati e di quelle delle famiglie, con un notevole danno economico per il bilancio dello Stato"

Per approfondire

Leggi il commento dell'avvocato Massimiliano Gioncada

3 dicembre 2013