Fonte www.personecondisabilita.it - Nella compartecipazione alla spesa per l'accesso a servizi residenziali o semi-residenziali, la quota che i Comuni potranno chiedere alle famiglie dovrà essere calcolata sulla base dell'Isee individuale della persona assistita e non sull'Isee familiare. Lo ha stabilito una recente sentenza del Consiglio di Stato (numero 5355 dell'8 novembre 2013) che fa maggiore chiarezza rispetto alla situazione in Lombardia. Almeno fino a quando non entrerà in vigore il nuovo Isee (indicatore situazione economica equivalente) annunciato dal Governo.

A sollevare la vicenda erano state due donne che, in qualità di amministratore di sostegno, avevano presentato ricorso al Tar contro il Comune di Lonate Ceppino (Varese) per far valere i diritti delle rispettive congiunte. Le due donne, affette da disabilità grave, frequentano il Centro diurno presso un comune vicino e, come previsto dalla legge, pagano una quota di compartecipazione della retta del servizio. Il Comune di residenza però, sulla base di un regolamento approvato nel 2008, dispone che per le prestazioni di assistenza residenziale o semi-residenziale delle persone con grave disabilità si deve usare come riferimento l'Isee familiare.

Una decisione contestata dalle due ricorrenti, che hanno impugnato il regolamento comunale davanti al Tar sostenendo che la fonte normativa statale che regola l'Isee (il decreto legislativo n. 109/1998 e s.m.) prevede un'eccezione alla regola generale per cui si fa riferimento al patrimonio familiare. E riguarda proprio le prestazioni assistenziali per le persone con gravi disabilità (art. 3, comma 2-ter) per cui prevede il principio opposto, e cioè quello dell'Isee personale.

Il Tar Lombardia, con sentenza numero 3056/20123 ha accolto il ricorso e annullato il regolamento comunale. Una decisione che l'amministrazione locale ha deciso di portare in appello davanti al Consiglio di Stato. Ma ancora una volta i giudici amministrativi hanno stabilito l'illegittimità del regolamento comunale dal momento che in Regione Lombardia "il principio in contestazione è dettato direttamente e autonomamente dalla legge regionale".

Il riferimento è all'articolo 8, comma 2, lettera (h) della legge regionale 3/2008 che recepisce il principio dell'Isee personale "nel caso di accesso a unità d'offerta residenziali o semi-residenziali per disabili gravi".

"Si tratta di una sentenza molto importante per le persone con disabilità che vivono in Lombardia: è stato chiarito che il principio della evidenziazione della situazione economica individuale deve essere rispettato proprio in virtù della stessa normativa regionale - sottolinea l'avvocato Gaetano De Luca del servizio legale Ledha -. Vengono pertanto superati i limiti posti dalla sentenza della Corte Costituzionale 296/2012 che aveva limitato la portata vincolante del principio dell'Isee individuale stabilita dalla normativa nazionale, considerandolo un principio non applicabile come Lea, salvo che la diversa previsione delle normative regionali".

Per approfondire

Scarica il testo della sentenza del Consiglio di Stato

13 novembre 2013