Fonte www.superabile.it - Al fine di mettere a proprio agio gli alunni con disabilità durante gli esami conclusivi del ciclo di studi, la legge stabilisce che questi vengano assistiti dai docenti che li hanno seguiti durante l'anno. Normalmente tale assistenza è prestata dagli insegnanti di sostegno, ma anche dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Incerto è però il compenso a cui gli insegnanti di sostegno hanno diritto per l'assistenza prestata durante gli esami di maturità.

Un'incertezza che deriva dalla circostanza che oggi l'assistente all'esame di un alunno con disabilità è considerato un soggetto esterno alla commissione di esame, a differenza di quanto avveniva durante gli esami precedenti la riforma Berlinguer del 1997. Allora gli assistenti erano nominati membri aggregati e quindi erano componenti della commissione d'esame. La questione è stata risolta con il Decreto interministeriale del 24/05/2007 che all'articolo 4 stabilisce espressamente: "Al personale esperto utilizzato ai sensi dell'articolo 17 comma 1 dell'Ordinanza ministeriale 26/2007 è corrisposto il compenso di 1717 euro assimilato al compenso, previsto per il commissario interno, della Tabella 1 - Quadro B".

Occorre pertanto una nomina come esperto assistente effettuata dal presidente della commissione previa indicazione del nominativo da parte del Consiglio di classe nella relazione del 15 maggio o comunque segnalazione proveniente dalla scuola.

Quanto sopra detto non vale per gli insegnanti per il sostegno agli esami di licenza media. Qui, infatti, essi sono membri a pieno titolo della commissione d'esame e tale attività rientra nel loro normale mansionario di servizio. Cosa diverse è se l'insegnante per il sostegno alle scuole superiori viene nominato tra i tre docenti che sono membri interni della commissione d'esame. In questo caso, egli è commissario a pieno titolo e può comunque svolgere funzione di assistente per l'alunno.

Più complessa è l'ipotesi nella quale sono già presenti più alunni con disabilità nella stessa classe. Il Consiglio di classe potrebbe decidere che un alunno venga assistito dall'insegnante per il sostegno e l'altro da un altro insegnante di sostegno o da un assistente per l'autonomia e la comunicazione. In questo caso a ciascun assistente spetta il compenso forfettario di 171 euro.

Ancora più complessa è l'iptesi secondo la quale lo stesso alunno venga assistito durante una prova dal docente per il sostegno e durante un'altra prova da un altro docente per il sostegno (se entrambi lo hanno seguito durante l'anno) o dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione.

In tal caso, a mio avviso, l'unico compenso di 171 euro va diviso fra gli assistenti secondo o in proporzione al numero di giorni di assistenza svolto da ciascuno.

22 luglio 2013