back_schoolLa richiesta deve essere presentata dalle scuole dopo l'iscrizione

Fonte www.disabili.com - In questo periodo dell'anno scolastico, ultimate le iscrizioni, le scuole sono alle prese con la compilazione delle richieste di risorse per il sostegno da attivare per il prossimo anno scolastico, sulla base delle documentazione prodotta dalla famiglie. E' infatti sempre compito della scuola presentare richiesta di personale specializzato per l'integrazione degli allievi con disabilitò, individuando le ore necessarie per ciascun allievo. In caso di nuovi iscritti o nuove certificazioni, dopo consenso formale da parte dei genitori, tale richiesta sarà attivata quantificando le ore in base alla diagnosi presentata dalla famiglia ed alle indicazioni contenute in essa.

In caso di allievi già certificati in precedenza, essa si baserà sulla documentazione già acquisita e, se vi è stato rinnovo, terrà conto delle indicazioni fornite dalla diagnosi più recente. In questi ultimi casi, nella stesura di tale richiesta, gli insegnanti forniscono indicazioni utili sulla classe di appartenenza, sulle difficoltà dell'alunno e sui percorsi di integrazione attivati, in modo da individuare le ore di sostegno necessarie . Sarà poi compito del dirigente scolastico inoltrare le diverse richieste prodotte per ciascun allievo agli uffici scolastici di competenza.

Cosa accade se diagnosi e certificazione vengono prodotte in ritardo, se vi sono nuovi iscritti, se cambia il numero delle classi o vi sono modifiche nella diagnosi?

Dopo la fine delle lezioni, di solito a luglio, la scuola può eventualmente presentare una rinnovata richiesta di risorse all'ufficio scolastico, di integrazione delle ore già assegnate complessivamente. Essa dev'essere motivata, indicando il cambiamento dei dati presentati nella prima fase. In questi casi, l'amministrazione valuta le richieste sulla base del contingente provinciale di cui dispone e assegna eventualmente ulteriori risorse di sostegno.

Come orientarsi nel caso in cui le ore di sostegno assegnate siano infine non sufficienti?

Le norme hanno nel tempo individuato diversi parametri cui attenersi, fino all'assegnazione media di un insegnante ogni due alunni. Oggi questo criterio non è sempre rispettato, soprattutto nei casi di disabilità di grado lieve o medio. La Corte Costituzionale, però, con sentenza n. 80/10 ha ritenuto questo criterio non rispondente all'esercizio del diritto allo studio per gli alunni con disabilità di particolare rilievo e, pertanto, ha stabilito il diritto all'assegnazione di ore in deroga. Negli ultimi anni, pertanto, sono state numerose le famiglie che hanno scelto di rivolgersi ai tribunali amministrativi per ottenere o riottenere le ore di sostegno non assegnate.

I tribunali si sono in tutti casi pronunciati accogliendo le loro richieste e, pertanto, le diverse circolari sugli organici che si sono susseguite, si sono ormai adeguate a tale disposizione. Al momento, pertanto, gli allievi con grave disabilità hanno diritto all'assegnazione di un docente per tutte le ore del suo servizio che, ricordiamo, sono 25 nella Scuola dell'Infanzia, 22 nella Scuola Primaria e 18 nella Scuola Secondaria.

Se, alla fine della procedura che porta all'assegnazione del docente di sostegno, i genitori riscontrano anomalie rispetto a quanto atteso in situazione di disabilità grave, essi possono inoltrare formale richiesta di chiarimento alla scuola ed eventualmente procedere per le vie legali per affermare il diritto all'istruzione e all'integrazione dei propri figli.

18 aprile 2013