analisiApprofondimento a cura dell'unità di crisi di Anffas Onlus Nazionale*

Sono passati oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 296/2012, che, di primo acchito, aveva fatto pensare ai più che la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni sociali agevolate avesse avuto una forte battuta d'arresto, se non un arretramento, rispetto a quanto, invece, nel corso degli ultimi anni avevano ottenuto le associazioni di persone con disabilità e/o dei loro familiari .

Tutto ciò non è avvenuto perché la sentenza della Corte Costituzionale, che aveva destato tanti clamori, di fatto, non ha inciso e non potrà farlo, per quanto si dirà oltre, sull'applicazione del principio, nel calcolo della compartecipazione al costo dei servizi in favore delle persone con disabilità, della rilevanza della condizione economica del solo assistito, escludendo, invece, quella dei suoi congiunti, anche più prossimi.

Ma soprattutto, guardando al merito della questione, si riscontra il limite per la richiesta della compartecipazione al costo rispetto ai congiunti di una persona con disabilità nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia e quindi vincolante) che, partendo dalla considerazione che tale condizione genera impoverimento e minori opportunità di accesso ai servizi, richiede che sia valorizzata la sua autonomia, svincolandola dalla dipendenza familiare.

Per comprendere meglio quello che è successo e quali profili di merito in futuro potranno evidenziarsi, innanzitutto bisogna ricordare in maniera chiara i termini della vicenda di fatto ed il perché sia stata adìta la Corte Costituzionale. Solo dopo si potrà ben comprendere la decisione della Consulta e lo stato attuale della disciplina sulla compartecipazione al costo, evitando quindi considerazioni generalizzanti e prive di fondamento rispetto all'effettivo evolversi della vicenda, oltre che del più ampio quadro giuridico (Convenzione Onu, prestazioni rientranti nei Lea, ecc..) . Infatti, solo seguendo l'iter della vicenda e le ragioni sottese che l'hanno mosso, si potranno condividere le conclusioni già accennate in premessa.

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16 aprile 2013