Riteniamo possa essere anche utile, per cominciare ad entrare sempre più nello specifico, ripercorrere le tappe principali, fornire un aggiornamento sullo stato dell'arte sulla ratifica del trattato a livello nazionale ed europeo e condividere alcune riflessioni. È giunto il momento in cui occorre esortare il nostro governo affinchè formalizzi la ratifica della Convenzione, per passare, nel più breve tempo possibile, alla fase di attuazione dei principi in essa contenuti.

INTRODUZIONE
"La Convenzione, insieme al suo Protocollo Opzionale, è profondamente radicata nel forte impegno della comunità internazionale nel rettificare la notevole negligenza e le pratiche de-umanizzanti che violano i diritti umani delle persone con disabilità. Questa è una tappa storica nel cammino della nostra istanza per la realizzazione dei diritti umani universali per TUTTI, creando una società pienamente inclusiva".
Con queste parole, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon ha acclamato l'entrata in vigore della Convenzione ONU delle Nazioni Unite, avvenuta il 3 maggio scorso contestualmente al deposito del 20° strumento di ratifica della stessa.
Questo significa, in altre parole, che il trattato è parte integrante del Diritto Internazionale ed è divenuto legge nei paesi che lo hanno già ratificato.

LA CONVENZIONE
Molto è stato detto e scritto sui contenuti della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Anffas stessa ha dedicato la propria "Agenda GEA 2008" a questo tema, insieme al numero 3 Dicembre 2007 della "Rosa blu" e a numerosi altri articoli che sono disponibili sul nostro sito internet http://www.anffas.net/.
Ci sembra però una buona occasione, questa, per ribadire i concetti fondamentali sanciti e che formano il quadro di riferimento.

Dall'Agenda Sociale Gea 2008:
Persone con disabilità: la Convenzione accoglie pienamente il concetto di disabilità così come indicato dall'OMS (ICF), correlando il livello di funzionamento della persona con l'ambiente sfavorevole nel quale la persona vive. Si riconosce quindi che "la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri" (Preambolo)
Discriminazione sulla base della disabilità: all'interno della Convenzione Onu si intende qualunque distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale, civile o in qualsiasi altro aspetto della vita personale e nella comunità.
• Accomodamento ragionevole : Il concetto di accomodamento ragionevole varia di Paese e Paese, secondo elementi culturali, il sistema di protezione legale, le politiche di tutela dei diritti e la legislazione vigente. L'interpretazione della parola "ragionevole" infatti è influenzata da fattori culturali e materiali. Anche il concetto di "carico sproporzionato o eccessivo" è un concetto che varia di Paese in Paese, perché dipende dalla ricchezza del Paese, da quali risorse sono disponibili e quindi investibili, dal livello di riconoscimento dei diritti. Va comunque ricordato che in base all'art. 4 comma 2 della Convenzione la mancanza di risorse finanziarie non può essere di pregiudizio per i diritti riconosciuti "che siano immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale". Inoltre, il rifiuto di un accomodamento ragionevole è considerato una discriminazione.
Progettazione universale: indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza bisogno di adattamenti o progettazioni specializzate.
Eguaglianza e non discriminazione: gli Stati Parti riconoscono che "la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana" (preambolo) e che "tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge" e si impegnano a proibire ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità ed a garantire alle persone con disabilità effettiva protezione legale (art. 5).
• Discriminazioni multiple: in questi termini viene definita la "doppia discriminazione", a causa del genere e della condizione di disabilità, che le donne con disabilità sono costrette a subire (art. 6), correndo spesso anche maggiori rischi, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico, di violenze, maltrattamenti, ma anche di essere dimenticate, trattate con trascuratezza e sfruttate (preambolo).
• Superiore interesse del bambino: principio definito nell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e riproposto nell'art. 7 della convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità che sottolinea la necessità che in tutte le azioni concernenti i bambini, in questo caso con disabilità, il loro interesse sia tenuto sempre in prioritaria considerazione.
Visione inclusiva della società: nella convenzione è contenuto un chiaro impegno a promuovere, tramite campagne di sensibilizzazione, formazione e promozione e con la collaborazione dei mezzi di comunicazione, una visione inclusiva della società e la consapevolezza circa i diritti e la dignità delle persone con disabilità, ma anche rispetto e nella considerazione delle capacità e dei contributi che queste possono apportare, laddove venga adeguatamente consentito, a molti ambiti della società (art. 8).
Accessibilità per la partecipazione e vita indipendente: l'accessibilità dell'ambiente fisico, ai trasporti ed all'informazione è vista come presupposto fondamentale per la partecipazione e la vita indipendente delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri. A tal fine, nella convenzione è ribadito l'impegno al superamento, con supporti e sostegni adeguati anche ai differenti tipi di disabilità, delle barriere che la ostacolano (art. 9).
Diritto alla vita di ogni essere umano: viene ribadito che il diritto alla vita, nella sua più alta accezione, è un diritto di ogni essere umano e quindi anche delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri (art. 10).
Inclusione e partecipazione all'interno della comunità: viene riconosciuto e ribadito il diritto delle persone con disabilità a vivere ed essere pienamente incluse ed a partecipare attivamente alla vita della comunità, con la stessa libera scelta delle altre persone e soprattutto con gli adeguati servizi e sostegni. Inoltre, è sottolineato come l'ambiente non debba essere soltanto reso accessibile, ma, laddove necessario, anche adattato ai bisogni delle persone con disabilità (art. 19).
Diritto ad avere ed a vivere in famiglia: viene riconosciuto il diritto delle persone con disabilità a crearsi una propria famiglia e che questa venga particolarmente sostenuta e tutelata e, nel ribadire il superiore interesse del bambino, il diritto dei che bambini con ad avere una famiglia ed a vivere nel nucleo familiare di origine, anche con l'ausilio di sostegni e servizi precoci e completi.
Diritto all'istruzione: viene ribadito il diritto alle pari opportunità in tema di istruzione e di integrazione scolastica, con l'impegno a garantire che alle persone con disabilità sia fornita un'istruzione adeguata e finalizzata a tutti i livelli, con efficaci sostegni e supporti individualizzati.
Salute e non disabilità: nel ribadire che le persone con disabilità hanno diritto al più alto standard conseguibile di salute, viene sottolineato, in accordo con i principi definiti dall'OMS nella classificazione di ICF, il concetto di disabilità come condizione di salute in interazione con un ambiente sfavorevole, che può quindi essere prevenuta e/o ridotta con appropriati interventi sul contesto (art. 25).
Diagnosi ed intervento precoce: viene più volte ribadita la necessità della diagnosi e dell'intervento precoce e globale per i bambini con disabilità e l'impegno a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi anche alle loro famiglie (art. 25, art. 23).
Inclusione lavorativa: viene sottolineato e promosso il concetto di "ambiente lavorativo aperto" nel quale possano essere, con pari opportunità, incluse le persone con disabilità, fornendo loro, in tal modo, anche la possibilità di mantenersi attraverso il lavoro (art. 28).
Qualità della vita: viene riconosciuto il diritto a godere di un adeguato livello di vita, con giusti livelli di protezione sociale, per le persone con disabilità e per le loro famiglie e di accedere, anche se si vive in condizioni di povertà, all'aiuto pubblico per le spese collegate alla disabilità (art. 28). Inoltre, viene riconosciuto il diritto alla partecipazione attiva alla vita culturale, al tempo libero, alla ricreazione ed allo sport, sia tramite l'inclusione e la partecipazione alle ordinarie attività, ma anche per mezzo della realizzazione di attività specifiche (art. 30).
Se non sei contato non conti: un preciso impegno riguarda la raccolta di dati statistici e di ricerca che permettano agli Stati parti di formulare ed implementare le loro politiche a favore delle persone con disabilità (art.31).

LA SITUAZIONE IN PILLOLE
Ripercorriamo i passaggi in termini di tempistica:
13 dicembre 2006: L'Assemblea Generale ONU approva il testo della Convenzione (dopo 4 anni di negoziati in sede di Comitato Ad Hoc che la approva e trasmette all'Assemblea Generale il 25 agosto 2006).
30 Marzo 2007: L'Italia, rappresentata dal Ministro Paolo Ferrero, firma, unitamente ad altri 81 Stati, la Convenzione ed il Protocollo Opzionale.
3 Maggio 2008: viene raggiunto il numero di ratifiche necessario (20) affinché la Convenzione entri in vigore a livello internazionale. In altre parole, entra a far parte a tutti gli effetti del diritto internazionale. A livello dei singoli Stati, la Convenzione diventa legge solo per quelli che l'hanno ratificata ed entrerà in vigore in quello Stato il trentesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica. Questi i paesi che ad oggi hanno ratificato la Convenzione: Bangladesh, Croazia, Cuba, Equador, Egitto, El Salvador, Filippine, Gabon, Guinea, Honduras, India, Giamaica, Giordania, Mali, Messico, Namibia, Nicaragua, Panama, Perù, San Marino, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Tunisia, Ungheria. Come si vede, l'Italia non è annoverata tra i Paesi che, ad oggi, hanno ratificato la Convenzione.
Entro il 3 Novembre 2008: si dovrà procedere ad organizzare la prima conferenza degli Stati Parte della Convenzione che avrà l'autorità di considerare le questioni legate all'implementazione della stessa. Successivamente il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà la conferenza con scadenza biennale o, diversamente, su segnalazione degli Stati Parte.
Entro il 3 novembre 2008 e non più tardi della prima conferenza degli Stati Parte: si dovrà procedere all'elezione del Comitato sui diritti delle persone con disabilità. I membri (massimo 18) verranno eletti tra una lista di candidati presentata dagli Stati Parte.

Riassumendo la situazione delle firme e delle ratifiche a livello mondiale, ad oggi ci sono:
129 firme della Convenzione
71 firme del Protocollo Opzionale
25 ratifiche della Convenzione (l'Italia non ha ancora ratificato)
15 ratifiche del Protocollo Opzionale (l'Italia non ha ancora ratificato)

La tabella qui di seguito, invece, entra nel dettaglio sullo stato dell'arte in Europa:

PAESE

FIRMA CONVENZIONE

FIRMA PROTOCOLLO

RATIFICA CONVENZIONE

RATIFICA PROTOCOLLO

AUSTRIA

X

X

BELGIO

X

X

BULGARIA

X

CIPRO

X

X

DANIMARCA

X

ESTONIA

X

FINLANDIA

X

X

FRANCIA

X

GERMANIA

X

X

GRECIA

X

IRLANDA

X

ITALIA

X

X

LETTONIA

LITUANIA

X

X

LUSSEMBURGO

X

X

MALTA

X

X

PAESI BASSI

X

POLONIA

X

PORTOGALLO

X

X

REGNO UNITO

X

REPUBBLICA CECA

X

X

ROMANIA

X

SLOVACCHIA

X

X

SLOVENIA

X

X

X

X

SPAGNA

X

X

X

X

SVEZIA

X

X

UNGHERIA

X

X

X

X

COMUNITÀ EUROPEA

X


PERCHÉ LA COMUNITÀ EUROPEA HA FIRMATO LA CONVENZIONE?
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è stato il primo trattato internazionale di Diritti Umani sottoscritto dalla Comunità Europea.
In ambito di Nazioni Unite, i paesi europei solitamente danno mandato alla Commissione Europea di negoziare e firmare i trattati per le parti che ricadono strettamente nell'area di competenza della Comunità (ciò sottintende, infatti, che i singoli Stati debbano ratificare il trattato singolarmente). Nel caso specifico, il tema della non-discriminazione, oltre ad essere affrontato singolarmente dagli Stati Europei, rappresenta un pilastro fondamentale dell'Unione Europea (articolo 13 Trattato di Amsterdam). Quindi, tutto ciò che attiene al campo della non-discriminazione, ricade nella sfera di competenza della CE, motivo per cui essa ha firmato la Convenzione. La procedura di ratifica a livello di Comunità Europea prevede il ruolo propositivo della Commissione Europea, quello decisionale del Consiglio dell'Unione Europea e quello consultivo o di co-decisione del Parlamento Europeo.

LA SITUAZIONE IN ITALIA
Come già sappiamo, il 30 marzo 2007, giorno dell'apertura alle firme, l'Italia, rappresentata in quella occasione dal Ministro Ferrero, ha sottoscritto sia la Convenzione che il Protocollo Opzionale. L'allora governo Prodi scelse un percorso accelerato di ratifica che prevedeva, progressivamente con l'implementazione del trattato, la modifica della normativa inadempiente. L'iter, purtroppo, si è fermato al 28 dicembre 2007, quando la Presidenza del Consiglio dei Ministri propose un disegno di legge di ratifica che, ad oggi, non ha ancora raggiunto il Parlamento per la regolare procedura di approvazione.
Sollecitati dalla FISH, che al tempo inviò una lettera alle principali forze politiche in cui si indicavano i dieci punti prioritari da perseguire in campo di disabilità, il PdL, vincitore delle ultime elezioni, così rispose: «In caso di vittoria della coalizione guidata dal Presidente Silvio Berlusconi [si propone] di evitare di incidere su leggi di settore esistenti, ma di istituire, con un provvedimento adottato dal primo Consiglio dei Ministri, un tavolo tecnico costituito da rappresentanti delle associazioni, Governo e Regioni per l'elaborazione di un "Testo Unico delle Tutele Sociali" che disciplini nel dettaglio le puntuali esigenze evidenziate nella scheda della FISH, dopo aver effettuato la ricognizione di tutta la normativa esistente». «Tale esigenza appare necessaria perché a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, i soggetti responsabili degli ambiti afferenti le Politiche Sociali sono lo Stato, per quanto riconducibile ai livelli essenziali, e anche le Regioni, per quanto riferibile alla normativa di dettaglio. Non solo, l'occasione del tavolo potrebbe valere per una completa riforma della legislazione esistente oggi disorganica, ambigua e di difficile applicazione e interpretazione».

Nessun accenno diretto, quindi, alla ratifica della Convenzione, ma per chiudere questo paragrafo con una nota positiva, siamo speranzosi sul fatto che tale evento non si farà attendere troppo, anche per una serie di motivi tra cui l'attivo coinvolgimento del nostro Paese, incluse le organizzazioni di persone con disabilità, in sede di negoziati, il riconoscimento della validità delle nostre leggi a livello europeo ed internazionale, testimoniata anche dall'assegnazione del premio "Franklin Delano Roosevelt Award" nel 2003 presso le Nazioni Unite (il riconoscimento viene assegnato ai paesi "che abbiano compiuto significativi progressi normativi nell'integrazione dei cittadini con disabilità e che si sia dotato di provvedimenti particolarmente avanzati").

COSA SUCCEDERÀ ALL'ATTO DELLA RATIFICA?
IL MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE: GLI OBBLIGHI DEGLI STATI PARTE

I principi enunciati nella Convenzione dovranno trovare espressione pratica all'interno dei singoli Stati Parte attraverso la formulazione o l'adattamento della normativa vigente necessaria. Ciò con l'obiettivo di includere appropriatamente i temi della disabilità nelle politiche ordinarie (mainstreaming), che riguardano cioè tutti i campi della vita, dall'istruzione al trasporto, dal lavoro alla salute, abilitazione e riabilitazione ecc. (Quanto questa indicazione alla luce di quanto sopra dichiarato dal Pdl sia coerente con ciò che accadrà in Italia ci induce a qualche perplessità).
La Convenzione, all'articolo 33, definisce le modalità di applicazione a livello nazionale e le attività di monitoraggio della stessa. Gli aderenti, infatti, sono chiamati a "designare uno o più punti di contatto" per le questioni attinenti alla Convenzione, a "creare o designare un dispositivo di coordinamento" incaricato di facilitarne l'applicazione ed a "mantenere, rafforzare, designare o istituire un proprio dispositivo, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'applicazione della presente Convezione" con l'obbligo di coinvolgere pienamente le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative.
Dell'attività svolta a livello nazionale e monitorata nelle modalità appena descritte, gli Stati Parte dovranno rendere conto presentando un primo rapporto dettagliato "sulle misure prese per rendere efficaci i suoi obblighi" ed i "progressi conseguiti al riguardo" entro due anni all'entra in vigore del trattato per lo Stato Parte interessato e, successivamente, con dei rapporti complementari ogni quattro anni. Tali documenti verranno esaminati dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità che potrà a sua volta formulare suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale e saranno inoltre comunicati a tutti gli altri Stati Parte nonché resi disponibili al pubblico nei propri paesi.

In Italia
Il Governo precedente ed i Ministeri competenti avevano cominciato ad attivare alcune iniziative, per esempio istituendo il punto di contatto a cui si riferisce il succitato art. 33 e pubblicando un bando per la creazione di un osservatorio.
Ora, con il nuovo Governo, anche alla luce della modifica degli assetti dei vari Ministeri, occorrerà attendere per conoscere gli eventuali nuovi sviluppi.

ALCUNE RIFLESSIONI:
• Non possiamo certo sottovalutare l'altissimo numero di adesioni all'apertura delle firme: ben 82 Paesi (tra cui l'Italia); evento mai verificatosi prima. Ciò è certamente il risultato di un ampissimo coinvolgimento della società civile durante i negoziati e non può che agire da stimolo per una rapida implementazione del trattato.
• L'importanza di ratificare il trattato è certamente implicita. L'urgenza invece si cela nel fatto che se il nostro Paese vuole avere l'opportunità di giocare nuovamente un ruolo da protagonista e quindi, candidare ed eleggere i componenti del Comitato per i diritti delle persone con disabilità (che ricordiamo, verrà costituito entro il 3 Novembre p.v.), deve necessariamente ratificare la Convenzione prima della Conferenza degli Stati Parti.
• La Convenzione deve essere utilizzata anche come chiave di lettura per ri-parametrare la raccolta dei dati statistici sulla disabilità. Allo stato, infatti, la raccolta di tali dati si basa su elementi economici negativi (ad es. il peso sul bilancio pubblico) o sulla condizione di salute. Adottare i principi della Convenzione significa anche "ripensare" i modelli di raccolta dati che dovranno, piuttosto, valutare le politiche di inclusione sociale, attuando il mainstreaming della disabilità anche nelle statistiche.

Vogliamo concludere con una riflessione sull'importanza di ratificare ed implementare al più presto la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nel nostro Paese ribadendo quanto già dichiarato dal sottoscritto in una recente intervista: « …..ancora sono troppo numerose le situazioni in cui la persona con disabilità è discriminata, non vive in condizioni di pari opportunità, non riesce - non perché non possa per la propria condizione di salute, ma per le politiche di sviluppo ostili ai processi inclusivi - a vedere soddisfatti i propri diritti. Non solo. I problemi esistono anche per i genitori ed i familiari delle persone con disabilità, che vedono mutare non solo la propria condizione esistenziale, ma spesso anche la propria condizione economica, entrando velocemente nella fascia di popolazione maggiormente esposta al rischio di impoverimento. In tal senso, una Convenzione Internazionale farebbe bene, anzi, benissimo anche al nostro Paese, e dal canto suo Anffas farà il possibile per sostenere il raggiungimento di questo obiettivo. Siamo fortemente convinti, infatti, che proprio grazie a questo straordinario strumento il nostro movimento avrà più forza per rendere maggiormente efficaci le azioni di lotta, da sempre attuate, per il riconoscimento e la tutela dei diritti umani e civili delle persone di cui ci prendiamo cura e carico e dei lori genitori e familiari».

12/05/2008