Fonte www.vita.it e www.personaedanno.it - Alceste Santuari commenta la risoluzione n.6580 sulla compatibilità di un sub ingresso in attività di commercio su aree pubbliche da parte di società cooperativa sociale.

Con la risoluzione n. 6580 del 15 gennaio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico interviene sul tema della compatibilità di un sub ingresso in attività di commercio su aree pubbliche da parte di società cooperativa sociale ONLUS.

Il Ministero precisa che per quanto di propria competenza la cooperativa sociale ONLUS non può non considerarsi nel novero dei soggetti che possono risultare titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche. Invero, le cooperative sociali rientrano nella previsione normativa dell'art. 70, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che recita: "L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative". La risoluzione evidenzia altresì che, ai fini della qualificazione imprenditoriale delle cooperative (sociali), l'attività mutualistica che caratterizza le medesime non è incompatibile con il loro "essere" impresa.

Si tratta di una "coloritura" dello scopo che non deve essere valutata in sede di rilascio dell'autorizzazione da parte dei comuni. Avuto riguardo alla non lucratività delle cooperative sociali, il Ministero richiama, invero, che il carattere definente delle stesse, così come di tutte le altre organizzazioni non profit, sia da ricercare nel divieto di lucro soggettivo (e non anche oggettivo) che deve presidiare la causa societaria. E' l'eventuale perseguimento del lucro soggettivo che, infatti, deve essere censurato e come tale ritenuto contrario allo scopo di mutualità prevalente e quindi contro legge.

Un'ultima osservazione della risoluzione ci pare degna di nota: il Ministero, allo scopo di rafforzare la socialità delle cooperative sociali, sottolinea come alle cooperative sociali di tipo b), ossia quelle che devono inserire nel processo produttivo soggetti svantaggiati, sia riconosciuto espressamente dalla normativa di settore la possibilità di svolgere qualsiasi attività, compresa quella commerciale, proprio in quanto attività servente al perseguimento dello scopo sociale, che rimane quello di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

5 febbraio 2013