rubare_caramelleRicorso di alcuni genitori contro l'Azienda Sociale Centro Lario Valli per il mancato trasporto di alunni con disabilità

Fonte www.personecondisabilita.it - L'Azienda Sociale comasca ha chiesto una contribuzione fissa mensile (€ 150 o € 250 a secondo della destinazione) alle famiglie di alcuni bambini di 10 anni frequentanti la classe quinta della Scuola Primaria Statale. L'importo è stato richiesto per il trasporto presso la Scuola ed il Centro Diurno dove si recano nei giorni di mancata frequenza scolastica come previsto nell'ambito del medesimo progetto terapeutico riabilitativo.

L'Azienda Sociale sostiene di poter pretendere il pagamento di tali importi in quanto si tratta di trasporto scolastico extra distrettuale e verso un CDD non esclusivamente gestito dall'Azienda. Il Servizio Legale Ledha, su richiesta dei genitori, ha provveduto ad inoltrare all'Azienda Sociale una richiesta di annullamento del Regolamento nel quale è prevista questa possibilità, in quanto:

- in base all'art. 28 co. 1 L. 118/71 il trasporto per gli studenti con disabilità frequentanti scuola dell'obbligo e i corsi di addestramento professionale deve essere assicurato gratuitamente;

- è illegittimo prevedere un costo fisso per il trasporto indipendentemente dalla capacità reddituale dell'utente valutata in base all'ISEE;

- utilizzare ai fini dalla valutazione della compartecipazione al costo per le persone con disabilità grave frequentanti il CDD l'ISEE del nucleo anagrafico e non del solo utente costituisce violazione del principio dell'evidenziazione economica del solo assistito di cui all'art. 3 co. 2 ter D.Lgs 109/98.

L'Azienda Sociale, con nota 31.7.2012 n. 4068, ha ribadito di offrire il servizio gratuito di trasporto solo all'interno del distretto e di richiedere una contribuzione fissa solo per il trasporto extra distrettuale. Le famiglie hanno quindi presentato ricorso, con il sostegno di Ledha. L'Avv. Abet, del Servizio Legale Ledha, ribadisce "il servizio di trasporto deve essere gratuito come espressamente stabilito dall'art. 28 L.118/1971 e la vittoria di questo ricorso sancirebbe nuovamente che lo stesso va inteso in senso estensivo, laddove oltre alla scuola dell'obbligo abbraccia senz'altro i Centri Diurni per i giorni frequentati da giugno a settembre (come già stabilito dal TAR Brescia con sent.13.7.2011 n.1047).

Inoltre - prosegue l'Avvocato - la previsione di una tariffa indistinta ed il riferimento all'intero nucleo anagrafico senza alcuna deroga, sarebbe comunque illegittima perché in contrasto principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito stabilito dall'art. 3 co. 2 ter D.Lgs 109/1998."

Per questi motivi ed in quanto il regolamento impugnato è stato assunto senza il doveroso coinvolgimento né delle famiglie, né delle Associazioni, Ledha ritiene di dover supportare questa causa.

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www.personecondisabilita.it

23 novembre 2012