noChiesta la non applicazione dei commi 7,8 dell'art.4 del decreto legge 95/2012 alle cooperative sociali

Fonte www.vita.it - L'emendamento salva-non profit, ma sarebbe meglio dire salva-welfare è pronto. A gestire l'operazione a livello parlamentare è stato l'intergruppo della Sussidiarietà (in particolare l'onorevole Maurizio Lupi alla Camera e il senatore Pichetto Fratin -in foto- al Senato, dove la spending review è in discussione).

Nel testo presentato dal senatore Cosimo Latronico (qui disponibile), nato dalla mobitazione di alcune delle realtà più significative del non profit italiano, fra cui Fedrsolidarietà/Confcooperative e Cdo Opere Sociali si chiede di fatto l'abrogazione per il non profit dei commi 7 e 8 dell'art 4 del decreto legge 95/2012), che si aplicherebbero «alle procedure previste dall'art. 5 della legge dell'8 novembre 1991, n.381», che disciplina le cooperative sociali.

«Nessuno considera intoccabile il nostro sistema di organizzazione dei servizi socio-sanitari, siamo apertissimi al confronto, ma il testo licenziato dal Governo è molto confuso e ambiguo e se mal interpretato rischia di essere un colpo mortale non solo per il non profit, ma per moltissimi dei servizi che il privato sociale assicura», spiega a Vita.it la presidente di Cdo Opere Sociali Monica Poletto. Ecco i termini del corto circuito: «Le associazioni e fondazioni in Italia spesso hanno rapporti contrattuali di fornitura di servizi con la Pubblica Amministrazione. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4, tali servizi potranno essere assegnati soltanto attraverso procedure di gara concorrenziali. Si tenga in considerazione che esistono multiformi tipologie di rapporto (si pensi ai servizi "in accreditamento", ad esempio. O alle convezioni sottoscritte da organizzazioni di volontariato per servizi di assistenza resi sul proprio territorio) e che i servizi oggetto di tali contratti sono normalmente servizi alla persona. È molto importante che il disposto normativo tenga conto di questa molteplicità di rapporti contrattuali e della peculiarità dei servizi in oggetto. Al contempo, gli enti fornitori di servizi alla Pubblica Amministrazione non potranno ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. È però frequente che gli enti del terzo settore finanzino altre proprie attività mediante l'ottenimento di contributi a fronte di progetti».

«Anche perché», rincara la Poletto, «tutte le organizzazioni del terzo settore, che sono già alla canna del gas, si sostengono grazie a un mix di strumenti, che vanno dalle convenzioni e dagli affidamenti diretti dal pubblico, al finanziamento di progetti specifici fino alla raccolta fondi di privati ed è impensabile che possano rinunciare a una di queste fonti, salvo chiudere con tutto quello che questo comporterebbe».

Per le cooperative sociali poi «l'articolo 5 della legge 381/91 prevede procedure di affidamento particolari, in virtù dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che esse attuano. È di estrema importanza che tali procedure siano salvaguardate anche nel nuovo assetto, e che ciò sia fatto nel modo più esplicito possibile. In un momento in cui tante persone si trovano improvvisamente senza lavoro, le cooperative sociali si stanno dimostrando eccezionali ammortizzatori sociali. È importante che possano continuare a esplicare questa loro funzione».

20 luglio 2012