calcolatriceArticolo dell'Avv. Sabrina Cestari

Fonte www.disablog.it - Con la recente sentenza n. 5479/2012, depositata il 5/04/202, la Corte di Cassazione sezione lavoro, ha dichiarato infondato un ricorso dell'Inps nel quale l'Istituto sosteneva che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile dovesse essere calcolato computando anche il reddito della casa di abitazione principale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 14 septies del d.l. 66/1979 (convertito nella legge n. 33/1980) e dell'art. 2 del D.M. n. 553/1992.

La Cassazione ha statuito che, nel caso di specie, le norme specifiche di riferimento sono costituite dall'art. 12 della legge n.118/1971 e dall'art. 26 della legge n. 153/1969: la prima norma rinvia per le condizioni economiche, richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla seconda norma per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessanta-cinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

La Suprema Corte ha precisato, altresì, che non può trovare applicazione, contrariamente a quanto affermato dall'Inps, l'art. 2 del D.M. n. 553/1992, secondo il quale nella dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'irpef o esenti da imposta, in quanto la casa di abitazione, nel caso di specie, ai fini assistenziali non costituisce onere deducibile, ma una voce di reddito. [...]

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17 aprile 2012