Articolo a cura di Salvatore Nocera*

Fonte www.superando.it - Molti genitori di alunni con disabilità sottopongono il seguente quesito: «Ho deciso di far crescere in autonomia mio figlio. Posso chiedere al Dirigente che al termine delle lezioni lo faccia uscire con gli altri compagni, senza dover attendere l'arrivo di un familiare maggiorenne?».

L'articolo 30 della Costituzione stabilisce che è «diritto della famiglia educare i figli». Pertanto se la famiglia stessa - nell'educazione di un figlio con disabilità - segue degli orientamenti per l'acquisizione della sua autonomia - specie se praticati positivamente da un'associazione specializzata - ha il potere di chiedere per iscritto al Dirigente Scolastico che faccia uscire, alla fine delle lezioni, il proprio figlio ultraquattordicenne da solo, come avviene per tutti i compagni non disabili.

È infatti da tener presente che all'articolo 591, il Codice Penale prospetta il reato di "abbandono di minore o di incapace", distinguendo tra minori di 14 anni - per i quali il reato di abbandono è presunto - e maggiori di tale età, per i quali il caso di abbandono di minore o incapace dev'essere dimostrato dall'autorità inquirente. In questi casi, dunque, se il figlio con disabilità ha meno di 14 anni, potrebbe scattare la responsabilità dei genitori, così come potrebbe avvenire per tutti i figli - anche senza disabilità - minori di 14 anni.

Per i figli con disabilità maggiori di 14 anni, invece, dal momento che la famiglia stipula con la scuola un contratto, tramite l'iscrizione dell'alunno, la famiglia stessa può sottoscrivere l'esonero da responsabilità del Dirigente Scolastico per fare uscire da solo l'alunno al termine delle lezioni. Dal canto suo, la scuola - per propria ulteriore garanzia - può chiedere il parere del Servizio di Neuropsichiatria che ha in carico l'alunno con disabilità. E in ogni caso, un eventuale parere negativo di tale Servizio non può impedire ai genitori di chiedere per iscritto e ottenere che il figlio con disabilità ultraquattordicenne esca da scuola da solo, motivando le ragioni di tale scelta .

Infatti, il dirigente - sempre parlando di alunni con più di 14 anni - non potrebbe opporre un rifiuto basato sul rischio che così facendo egli rischierebbe l'incriminazione per abbandono di incapace, ai sensi del citato articolo 591 del Codice Penale, poiché la richiesta scritta del genitore impedirebbe appunto il configurarsi di tale ipotesi.

Né il Dirigente potrebbe opporre il rischio di responsabilità civile della scuola ai sensi dell'articolo 1218 o 2047 del Codice Civile, poiché l'affidamento dell'alunno con disabilità alla scuola - avvenuto con l'iscrizione scolastica - viene accompagnato dalla richiesta scritta dei genitori di consentire l'uscita autonoma del figlio ultraquattordicenne.

Pertanto la responsabilità civile della scuola e del Dirigente viene esclusa da questa dichiarazione del genitore. Va sottolineato infine che l'ipotesi di abbandono è diversa da quella in cui un genitore imposti per un figlio con disabilità un percorso di autonomia che lo porti ad essere in grado di effettuare da solo commissioni (ad esempio acquisti sotto casa) e percorsi (ad esempio casa-scuola e ritorno). Infatti, dottrina e giurisprudenza concordano sulla circostanza che quando la persona che ha la responsabilità della custodia (ad esempio il genitore) ha il «sicuro convincimento che nessun danno potrà verificarsi», non sussistono i presupposti della punibilità (se ne legga ad esempio cliccando qui).

La stessa risposta, secondo chi scrive, può darsi ai genitori che chiedono di mandare a scuola o far rientrare a casa dalla scuola i propri figli ultraquattordicenni sugli scuolabus, senza la necessità di un accompagnatore e senza la necessità che alla fermata ci sia una persona maggiorenne che prenda in custodia l'alunno per portarlo dentro la scuola o a casa.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.

30 marzo 2012