5x1000Modalità presentazione domande

News a cura del Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio Anffas "La rosa blu" - In data 21 Marzo u.s. sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicata la circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 che disciplina le modalità di presentazione ed erogazione del 5 per mille 2012. Come si evince da tale circolare, la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il 07 maggio 2012 e, come per gli anni passati, esclusivamente in via telematica. Le procedure di iscrizione saranno attivate dalle amministrazioni competenti a partire dal 21 marzo 2012.

Attenzione: sono tenuti a presentare domanda per il 2012 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti. L'Agenzia delle Entrate in data 14 maggio 2012 curerà la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco provvisorio degli enti del volontariato. Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente. Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2012.

Una volta verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 25 maggio successivo, una versione dell'elenco aggiornato.

Adempimenti successivi all'iscrizione nell'elenco del volontariato

I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno, a pena di decadenza, – entro il 30 giugno 2012spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano. Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Per l'anno 2012, vi è la possibilità di regolarizzare entro il 30 settembre 2012, le domande di iscrizione e successive integrazioni documentali, infatti la circolare n. 10/E allegata, all'articolo 4, comunica che: all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, in corso di conversione, consente agli enti che non hanno "assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti", di regolarizzare la propria 14 posizione ai fini dell'ammissione al riparto delle quote del cinque per mille, a condizione che:

a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;

c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Possono fruire della regolarizzazione disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 gli enti destinatari del contributo del cinque per mille, qualunque sia la categoria di appartenenza, che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini indicati nei precedenti paragrafi.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste dalla norma in commento, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo, entro il 30 settembre, alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale:

a) i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti (cfr. paragrafo 1 – Tabelle);

b) i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti (cfr. paragrafo 1 – Tabelle);

c) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

L'ammissibilità delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali presentate entro il 30 settembre 2012 alle condizioni indicate nei precedenti paragrafi è subordinata al versamento dell'"importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".

In forza del rinvio all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, l'importo da versare è pari a 258 euro. Il versamento va effettato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando il modello F24 e l'apposito codice tributo che verrà istituito con successiva risoluzione.

La norma esclude espressamente la possibilità di compensare l'importo della sanzione versata. Entro il 31 marzo 2013 verranno pubblicati gli elenchi ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi. In ultimo, si conferma che, anche per l'anno 2012 rimane obbligo della rendicontazione di tale contributo.

22 marzo 2012