lavoro_disabilitàPubblicato il Decreto Ministeriale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2011 contenente la "Modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili". Con tal decreto si ridisegnano le modalità di ripartizione annuale del Fondo per il diritto alle persone con disabilità previsto dalla Legge n. 68/99 tra le varie Regioni d'Italia. Tale ripartizione del Fondo è volta a sostenere ed incentivare:

a) la conversione in rapporto a tempo indeterminato del precedente contratto di inserimento lavorativo previsto per persone con disabilità che "presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario" presso una cooperativa sociale (riconoscendo in cambio ad essa delle commesse da parte del datore obbligato all'assunzione), ai sensi dell'art. 12 bis Legge n. 68/99

b) l 'assunzione a tempo indeterminato, in base alle convenzioni di cui all'art. 11 della Legge n. 68/99 (accordo trilaterale tra datore di lavoro, persona con disabilità e Centro per l'Impiego che prevedono stage formativi e modalità progressive e graduate di inserimento nel ciclo produttivo ordinario) di lavoratori che abbiano riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria per invalidità di guerra ovvero abbiano una disabilità intellettivo e/o psichica (indipendentemente dalla loro percentuale), nella misura massima del 60% del costo salariale totale

c) l'assunzione a tempo indeterminato, in base alle convenzioni di cui all'art. 11 della Legge n. 68/99 (accordo trilaterale tra datore di lavoro, persona con disabilità e Centro per l'Impiego che prevedono stage formativi e modalità progressive e graduate di inserimento nel ciclo produttivo ordinario) di lavoratori che abbiano riduzione della capacità lavorativa dal 67 al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria per invalidità di guerra, nella misura massima del 25% del costo salariale totale

d) attraverso rimborso forfetario parziale, le spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative delle persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità.

Propriamente la ripartizione del Fondo avverrà entro il 30 aprile di ogni anno, in base ai punteggi che ciascuna regione assegnerà entro il precedente 28 febbraio per ognuna delle domande di contributo ricevute da ciascuno dei datori di lavoro che chiedono di sostenere una delle sopra quattro aree d'iniziativa, sulla scorta delle indicazioni specificate fornite nell'art. 2 del recente Decreto.

La somma di tali punteggi regionali, rapportata al budget di quell'anno, determinerà il valore economico di ciascun punto e le Regioni si vedranno assegnare una quota del Fondo pari al valore economico del punto moltiplicato per l'intero punteggio calcolato in quella determinata Regione. Sarà poi cura delle regioni, una volta acquisita, con le modalità sopra ricordate, la quota del Fondo, stabilire criteri di priorità nell'erogazione dei singoli contributi verso le richieste dei singoli datori di lavoro ritenute ammissibili. Pertanto, si dovrà monitorare sia il corretto calcolo dei punteggi da parte delle regioni, affinchè vedano assegnata loro una quota di Fondo maggiore, sia l'utilizzo degli ulteriori e specifici criteri di erogazione dei contributi da parte delle Regioni ai singoli datori di lavoro.

20 marzo 2012