Fonte www.handylex.org - Il TAR Campania con Ordinanza n. 219 del 2/2/2022, pubblicata il 7 successivo ha sospeso il rifiuto dell’Amministrazione scolastica ad assegnare il docente per il sostegno, perché la certificazione di disabilità era stata consegnata dopo l’inizio dell’anno scolastico.

Un alunno all’atto dell’iscrizione non aveva potuto depositare la certificazione di disabilità, perché ancora non era pervenuto l’esito della visita collegiale.
Questa era pervenuta ad anno scolastico ormai avanzato ed immediatamente la famiglia aveva depositato a scuola la richiesta di nomina del docente per il sostegno.
La scuola aveva rifiutato la domanda sostenendo che fosse pervenuta tardivamente per quest’anno scolastico.

La famiglia, rivoltasi allo “Sportello disabilità” FLC e CGIL, aveva impugnato avanti al TAR il provvedimento di rifiuto, chiedendone la sospensiva.

Il TAR con ordinanza collegiale, pronunciata dopo appena cinque giorni dal deposito del ricorso notificato, ha accolto la domanda incidentale di sospensiva, ordinando all’amministrazione di provvedere entro un mese alla nomina del docente per il sostegno secondo il numero di ore indicate nel PEI che doveva entro tale termine essere formulato, rinviando a luglio 2022 la trattazione dell’udienza di merito.

Data la novità del caso, ha deciso di compensare le spese.

La classica motivazione dell’ordinanza afferma che sussistono i due requisiti necessari per concedere la sospensiva:

  1. Sussistenza del “fumus boni juris”, cioè la forte probabilità che la richiesta sia legittima; infatti il diritto al sostegno è un diritto costituzionalmente garantito, senza alcun limite temporale;
  2. Il “periculum in mora”, cioè il rischio che la decisione di merito arrivi troppo tardi per un’effettiva realizzazione del diritto dell’alunno e quindi la si anticipa con la sospensiva, salvo conferma o disconferma a seguito del giudizio di merito.

OSSERVAZIONI 

Fino ad ora non ci sono state molte ordinanze simili, è interessante che sia stata interrotta la prassi burocratica di negare l’assegnazione di ore di sostegno a chi deposita la certificazione di disabilità dopo la data stabilita dall’Amministrazione per motivi organizzativi.

Quando verrà pronunciata la decisione di merito, vedremo quali motivazioni verranno espresse dal TAR per giustificare definitivamente la sentenza sulla base di norme primarie e costituzionali.

Sta di fatto che l’attuale normativa prevede, oltre ai posti in organico “di diritto”, quelli “di fatto” e anche quelli in deroga, questi ultimi due solitamente motivati proprio con la necessità di assicurare le nomine anche per chi supera la data, normalmente fissata a fine giugno per l’organico di fatto, e le deroghe alla media di un posto ogni due alunni certificati, come stabilito dall’art. 19 comma 11 del DL n° 98/11, convertito con modificazioni dalla l. n. 111/11.

Proprio per il fatto che non debbono essere state molte sino ad ora le pronunce sul deposito tardivo delle certificazioni di disabilità, il TAR ha deciso di compensare le spese di questa fase cautelare.

Bisognerà vedere cosa dirà su questo punto la decisione di merito, stante il fatto che il sostegno è un diritto costituzionalmente garantito e l’assegnazione di tale diritto non può subire violazioni o restrizioni né per motivi finanziari (sentenza Corte Costituzionale n. 80/2010), né per altri motivi, per esempio temporali, come nel caso di specie.

La compensazione delle spese anche nella fase di merito costituirebbe un precedente preoccupante, perché potrebbe essere una remora per le famiglie che si vedano costrette, non per colpa propria, a dover effettuare la richiesta di attuazione di un diritto oltre i termini organizzativamente opportuni.

Tanto più se il ritardo dovesse essere dovuto alla sospensione delle riunioni delle commissioni INPS per l’accertamento della disabilità, dovute alla pandemia.