Fonte www.personecondisabilita.it - Il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA ha pubblicato un parere legale in cui analizza il contenuto della sentenza con cui il Tar del Lazio ha disposto l’annullamento del Decreto Interministeriale 182/2020 e dei suoi allegati, avente in oggetto i nuovi modelli di Piano educativo individualizzato (PEI).

La sentenza del TAR si articola in tre parti: una più tecnica, una seconda parte relativa all’analisi normativa, la terza dedicata all’accoglimento dei motivi del ricorso. Il parere espresso dai legali del Centro Antidiscriminazione analizza in particolare la terza parte evidenziando innanzitutto come l’annullamento del decreto 182/2020 sia stato disposto dal Tar a seguito della violazione di “tutte le norme procedimentali per la sua adozione”. Oltre a questo, il Tar ha ritenuto opportuno rilevare l’illegittimità del decreto “anche per gli elementi in contrasto con i principi e le norme, nazionali e internazionali, in materia di inclusione degli alunni con disabilità.

“In particolare, il Tar ha riconosciuto l’illegittimità di una serie di aspetti che anche noi, come legali del Centro Antidiscriminazone con il supporto del Gruppo LEDHA scuola, avevamo rilevato come critici”, si legge nel testo.

  • In merito alla composizione del GLO-Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, il Tar ha rilevato che la limitazione a un solo “esperto indicato dalla famiglia” (come indicato dal decreto 182/2020) è in contrasto con quanto previsto dalla legge 104/1992 che prevede espressamente la partecipazione “di figure professionali specifiche”
  • Rispetto alla possibilità di esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe il Tar del Lazio ha ribadito che non può ritenersi legittimo indicare pe gli alunni e studenti con disabilità la possibilità indiscriminata dell’esonero generalizzato degli alunni dalle materie della classe. “L’indicazione di attività alternative e l’eventuale riduzione di orario possono essere previste eccezionalmente per motivi oggettivi e di incompatibilità all’interno del percorso personalizzato -scrivono i legali di LEDHA-. Continuerà quindi a essere il consiglio di classe e il GLO a decidere sulla base effettive esigenze del singolo alunno il percorso formativo da seguire”
  • Il Tar ha infine ribadito che le esigenze di finanza pubblica non possono giustificare restrizioni alle tutele che devono essere riservate per legge alle persone con disabilità. Pertanto, ha sottolineato che lo Stato è tenuto ad attuare tutte le misure necessarie per garantire il loro diritto all’istruzione e la piena ed effettiva inclusione. “Questo non significa che ogni disabilità comporti l’automatica attribuzione del massimo delle ore di sostegno -sottolineano i legali di LEDHA nel parere- ma non è comunque ammissibile che esigenze di finanza pubblica possano indebitamente limitare tale attribuzione”.

A seguito dalla pubblicazione della sentenza del Tar del Lazio, il ministero dell’Istruzione ha pubblicato una nota contenente indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’anno scolastico 2021-2022 precisando innanzitutto che, in materia, resta in vigore il decreto legislativo 66/2017 specificando “l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e didattica” e “l’assoluta preminenza del diritto allo studio” per gli alunni con disabilità.

“Crediamo sia fondamentale che i lavori che necessariamente devono derivare dalla piena attuazione dei due decreti legislativi 66/2017 e 96/2019, con i loro criteri e vincoli, vengano ripresi al più presto e perseguano il rispetto del diritto all’inclusione scolastica degli alunni e studenti con disabilità -concludono i legali del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA-. L’auspicio è quello che il Governo tenga conto di tutti i contributi delle associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità che da sempre costantemente affiancano le famiglie degli studenti con disabilità per permettere loro di vivere un’esperienza scolastica positiva a parità di diritti con gli altri studenti, come previsto dall’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano con legge 18/2009”.

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