Per favorire l’adozione di misure dirette a contrastare la diffusione del virus e garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, il decreto Sostegni-bis ha introdotto l’agevolazione del Credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Tutti coloro che avessero intenzione di usufruire di tale misura agevolativa, ivi compresi gli enti di Terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, gli esercenti di attività d'impresa, arti e professioni e le strutture ricettive extra-alberghiere non imprenditoriali, dovranno inviare apposita comunicazione - attraverso la compilazione dell’apposito modello (qui disponibile) - in via telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo la procedura web disponibile nell’area riservata entro il 4 novembre 2021. Per la compilazione del modello si consiglia di consultare le relative istruzioni, qui disponibili.

Sempre entro la data del 4 novembre sarà possibile presentare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
    L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ciò detto, se segnala che l’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia e che l’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 60.000 euro. Se le richieste supereranno il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
In questo caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia.