Fonte www.superabile.it - In considerazione dello stato di emergenza in corso, e al fine di agevolare la presentazione delle domande di prestazione, (come peraltro richiesto anche dagli Istituti di Patronato), la nuova modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, (già illustrata con il messaggio n. 1275 del 20 marzo 2020), sarà resa obbligatoria soltanto a partire dal 1° giugno 2020.
La fase sperimentale si intende quindi prorogata fino a tale data.

Appunto, l’INPS, con messaggio del 20/03/2020, n. 1275, aveva comunicato che terminata con esito positivo la fase sperimentale, a partire dal 1° aprile 2020 tale modalità di presentazione della domanda di invalidità civile, cecità e sordità entrerà a regime, divenendo obbligatoria per tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 67 anni.

In precedenza, con messaggio 10 dicembre 2019, n. 4601, l’Inps aveva già comunicato che relativamente all’accesso semplificato alle prestazioni concesse agli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili, già attivo per i cittadini oltre i 67 anni. La semplificazione era stata estesa anche ai cittadini in età lavorativa, cioè quelli compresi tra i 18 e i 67 anni di età, che presenteranno domanda.

Adesso, con nuovo un messaggio del 26/03/2020, n. 1387, l’INPS avvisa che, in considerazione della fase di emergenza CONDIV – 19, la data del 1° aprile 2020 (cioè la data che corrisponde alla fine della fase esperimentale) è stata prorogata fino al 1° giugno 2020.

La storia
Inizialmente, l’INPS con messaggio del 28 novembre 2018, n. 4463 informava che a partire dal 1° gennaio 2019 avrebbe avuto inizio la nuova procedura semplificata che riguardava la modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per i cittadini ultra65 enni , non più in età lavorativa, che devono presentare domanda d’invalidità civile. La misura era già stata introdotta, in via sperimentale, con il messaggio Inps dell’8 maggio 2018, n. 1930.

Successivamente, tale modalità di domanda, è stata stesa anche ai cittadini il età lavorativa, cioè tra i 18 e i 67 anni di età (cioè per coloro che sono ancora in età lavorativa) e non solo per quelli di età superiore ai 67, (già non più in età lavorativa), come era stato fatto inizialmente.

Cosa comporta la nuova modalità di presentazione di domanda
Anche per questa categoria di beneficiari (come è stato già fatto per gli ultra 67 enni) è possibile restringere i tempi di erogazione del beneficio attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.

Ciò premesso, al fine di consentire l’invio anticipato delle informazioni, sono state apportate delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte della categoria di beneficiari in parola, che sono operative, in modalità non esclusiva, dal 10 dicembre 2019.

In prima fase di rilascio, tali modifiche riguardano le sole domande trasmesse online dai Patronati.

Analogamente a quanto indicato nel messaggio n. 1930 del 08/05/2018, l’accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda. Per tale motivo, la procedura di acquisizione online a disposizione dei Patronati verifica automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto, la sussistenza di tale requisito anagrafico.

Per consentire la verifica, nel primo pannello della “Compilazione online delle domande”, deve essere acquisito il solo codice fiscale del soggetto richiedente. Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere all’acquisizione della domanda, che è suddivisa in più pannelli.

Alcuni pannelli sono finalizzati all’avvio dell’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento), altri sono funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica, in quanto consentono di acquisire i seguenti dati:

  • dati dell’eventuale ricovero;
  • dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa;
  • dati reddituali;
  • modalità di pagamento;
  • delega alla riscossione di un terzo;
  • delega in favore delle associazioni.

In questa prima fase sperimentale rimangono ancora valide le modalità ordinarie di trasmissione del modello AP70, al termine della fase sanitaria.
 
Riferimenti INPS
Messaggio del 26/03/2020, n. 1387Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Modalità unica di trasmissione delle domande. Differimento conclusione fase transitoria.
Messaggio del 20/03/2020, n. 1275Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Modalità unica di trasmissione delle domande
Messaggio INPS del 10 dicembre 2019, n. 4601: Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni
Messaggio del 28 novembre 2018, n. 4463: Semplificazione delle modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni. Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508. Modalità unica di trasmissione delle domande