Fonte www.affaritaliani.libero.it - Parte dall'Ufficio nazionale del Garante della persona disabile la richiesta di rendere accessibili le chiese come luoghi di culto. In caso contrario stop alle manifestazioni aperte al pubblico.

"Tutte le persone, con disabilità e non, devono potere accedere autonomamente ai luoghi di culto". La richiesta è contenuta in una una lettera di diffida rivolta, in particolare, al decano mons. Salvatore Pizzitola della Cattedrale di S. Martino di Corleone (Pa), affinchè provveda ad eliminare al più presto le barriere architettoniche che impediscono l'accesso alla chiesa alle persone che hanno problemi motori.

Inoltre, più di un anno fa, ritenendo che tale omissione potesse dipendere dalla mancata disponibilità dei necessari mezzi finanziari della chiesa, l'Ufficio del Garante e l'Associazione Aquile di Palermo Onlus hanno collaborato con il Rotary club di Corleone nell'attività di raccolta fondi da destinare esclusivamente alla realizzazione delle opere in questione. Il 19 luglio 2010, al termine della raccolta è stata consegnata al parroco la somma complessiva di 1.225 euro. La consegna del denaro era stata accompagnata dall'assunzione dell'impegno formale da parte del parroco di iniziare i relativi lavori, entro e non oltre 15 giorni da quella data. Fino ad oggi, a distanza di più di un anno, nessuna opera diretta a rendere accessibile la chiesa è stata svolta e neppure iniziata.

"L'Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile - una volta constatata la disattenzione verso tale problematica da parte del prelato - ha reiterato l'invito a provvedere alla eliminazione delle barriere, avvalendosi, se del caso, anche di sistemi di accesso asportabili – si legge nella lettera -. Inoltre, nelle more della realizzazione dell'opera, l'Ufficio ha invitato il parroco ad astenersi dall'organizzazione all'interno del luogo di culto di eventi vari o riunioni aperte a tutti (incontri culturali, spettacoli di musica sacra, presentazioni di libri, altro). Lo svolgimento di tali incontri, fino a quando la chiesa non diverrà accessibile a tutti, rimarcherebbe un forte momento di disattenzione verso il principio di parità di trattamento e realizzerebbe un comportamento apertamente discriminatorio, sanzionato dalla legge n. 67 del 1 marzo 2006 e conclamato dalla giurisprudenza in materia (tar Sicilia n. 9199/10 - deposita il 05/08/2010)".

"In mancanza - ha affermato l'Ufficio -, sulla base dei numerosi riscontri e delle richieste mirate di intervento formulate dalle persone con disabilità, si provvederà senza indugio ad inoltrare un ricorso all'autorità giudiziaria per l'ottenimento della rimozione forzata della barriera architettonica in argomento".

La missiva è stata inviata al decano mons. Salvatore Pizzitola della chiesa di San Martino di Corleone e per conoscenza al presidente regionale del Coordinamento H Salvatore Crispi.

"Sono fermamente convinto che l'handicap non nasce con la persona con deficit – dice Salvatore Di Giglia -. Esso è solo il frutto dell'impatto tra la condizione di disabilità e la struttura sociale in cui essa vive. La chiesa come istituzione non può comportarsi come il comune cittadino, normalmente disattento al disagio della persona con deficit – continua il coordinatore nazionale dell'Ufficio -. Essa , a prescindere dalla sua funzione istituzionale proiettata verso l'accoglienza di tutte le persone che intendono frequentare il luogo di culto, deve riconoscere a tutti, disabillità o meno, il diritto a condurre una ‘vita indipendente' anche sul piano della propria professione di fede. Se non favorisce, quindi, l'accessibilità generalizzata ai propri luoghi di culto, finisce per realizzare un comportamento diametralmente opposto, diretto alla non accoglienza ed alla emarginazione".

"E' fortemente auspicabile, pertanto, che una persona in carrozzina o comunque con seri problemi motori – aggiunge Di Giglia - non debba più in futuro rinunciare a presenziare alla celebrazione di un matrimonio, battesimo, cresima, funerale, di un proprio parente o amico, perché il luogo di culto in cui si svolgono tali funzioni è di fatto inaccessibile".

Secondo quanto prevede la legge (decreto ministeriale - ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 che, all'art.3, punto 3.4) "nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile".

Inoltre il punto 5.4 prevede che "i luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe".

4 agosto 2011